
mercoledì 23 settembre 2009
SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

martedì 15 settembre 2009
OBBLIGAZIONI GIACOMELLI

lunedì 14 settembre 2009
MUTUO DI SCOPO

E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.
mercoledì 29 luglio 2009
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
mercoledì 17 giugno 2009
SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA

Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.
In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.
lunedì 18 maggio 2009
"PROMESSE MANCATE"

Sul numero di sabato scorso -16.5.2009 - il PLUS 24 apre in copertina con un articolo sui ritardi delle banche ! Non vi nascondiamo una certa soddisfazione per aver trattato quegli argomenti gìà qualche mese addietro..., e per riscontrare che anche sulla "stampa specializzata" inizia a far breccia la consapevolezza che il sistema c.d. di garanzie per gli utenti quali "l'ombudsman" altro non è che un "istituto formale e se ha un appiglio per dar ragione alla banca, non se lo lascia sfuggire". Comunque per un maggior approfondimento vi invitiamo a leggere i post: non solo risparmio - tasso che va tasso che viene - le banche si inchinano - ridateci i soldi - punto di domanda - autofinanziatevi -
Buona lettura
mercoledì 6 maggio 2009
PUBBLICITA' OCCULTA

