mercoledì 13 gennaio 2010

COME USCIRE DALLA SUDDITANZA BANCARIA



Il proliferare di associazioni, di vario tipo, che si occupano "anche" di contenzioso bancario ci conferma che gli imprenditori vivono un vero stato di emergenza, per uscire dalla sudditanza finanziaria vissuta per decenni, agognando un riscatto che oggi, alla luce della consolidata Giurisprudenza, appare maggiormente possibile. Necessita, quindi, sempre più una qualità dell'offerta della prestazione professionale, con il professionista che segua il Cliente da vicino e lo ponga in condizione di valutare l'opportunità di un eventuale contenzioso con le banche.
...Solo la conoscenza rende liberi...
Da tempo con i nostri post cerchiamo di offrire una informazione quanto più dettagliata, relativamente alle patologie dei contratti bancari, occupandoci esclusivamente da anni di questo campo del diritto, e incontrando di persona chi ci contatta anche presso le aziende, in tutta Italia, in modo da poter effettuare da subito un breve esame della documentazione bancaria in loro possesso e spiegare in che modo lavoriamo, con quali tempistiche, quali strategie e quali costi... e far capire all'impresa che non sarà solo una cartellina numerata in un archivio che ascolta un nastro registrato che risponde alle telefonate, ma un Cliente che sarà seguito passo dopo passo da professionisti che hanno fatto della materia bancaria, la loro unica attività lavorativa. L'articolazione dello studio, poi, con sedi a Milano, Roma e Benevento ci consente di fornire un punto di riferimento sull'intero territorio nazionale.
Diverse sono le aziende che ben determinate a richiedere una procedura concorsuale presso il Tribunale competente, hanno ottenuto benefici finanziari che ha consentito loro di proseguire regolarmente la propria attività riequilibrando il rapporto banca/impresa.
Per completezza di informazione chiariamo qual è il campo operativo in cui svolgiamo la nostra attività di consulenza tecnico legale:
distinguendo i settori del credito e del risparmio.
Quanto al primo valutiamo tutte le patologie contrattuali legate ai rapporti di c/c, ed ai rapporti di mutuo, alla luce della normativa vigente e delle più recenti decisioni di merito e di legittimità .
Relativamente ai contratti di conto corrente con apertura di credito e fido, operiamo la ricostruzione del rapporto, rideterminandone il saldo. L’attenzione si poserà oltre che sulla nota pratica anatocistica, sulla regolarità della pattuizione degli interessi ( a debito ed a credito), della Commissione di Massimo Scoperto, delle spese e degli oneri di conto, delle valute, dell’addebito delle poste passive dei conti collegati (mutui, sconto titoli, anticipi all’esportazione, anticipo fatture etc.)
In concreto la ricostruzione viene operata attraverso l’importazione di tutti i dati contenuti nei documenti di provenienza dell’Istituto Bancario, in uno specifico software in uso anche in svariati Istituti di credito, ed inseriti i diversi, legittimi, parametri di calcolo, si procede al ricalcolo del conto e quindi alla rideterminazione del saldo, ed alla verifica del TEG secondo le ultime istruzioni dettate sul punto dalla Banca d’Italia nel documento del 02.5.2009.
Dall’esame dei dati così ottenuti, si valuteranno le azioni a tutela del correntista con particolare attenzione alla eventuale avvenuta segnalazione a sofferenza del cliente, presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, onde procedere in via d’urgenza alla cancellazione di detto grave pregiudizio.
In base alla nostra esperienza possiamo affermare che le somme concretamente ottenibili in restituzione, oscillano tra una percentuale dal 40 all’80% di quanto complessivamente versato per interessi e spese . La variazione di detta forbice deriva dalla validità/invalidità di ogni singola pattuizione ed in particolare dall’esistenza o meno del contratto. Nella pratica, i rapporti datati nel tempo sono tra quelli più carenti di forma e di contenuto e che pertanto aprono maggiori prospettive di recupero.
Detta analisi, nei rapporti aperti, potrà essere utile per riequilibrare i conti con la banca, anche con spirito collaborativo, e quindi rinegoziare posizioni ancora in corso.
Assistiamo, inoltre, le associazioni ed i singoli correntisti nella fase di instaurazione del rapporto di credito con la banca, per la regolare formulazione delle clausole contrattuali in parallelismo con l’attuale normativa di settore e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Relativamente ai mutui valutiamo la documentazione contrattuale e contabile afferente all’intero rapporto per “qualificarne” la tipologia.
L’esame è teso a verificare la concreta finalità raggiunta con la negoziazione del credito e dunque ad individuare eventuali ipotesi di nullità.
Il riferimento è ai casi in cui la somma erogata nell’ambito di una apparente negoziazione di mutuo fondiario sia stata in concreto destinata al consolidamento di una pregressa debitoria nei confronti dello stesso Istituto. Ancora, la verifica dell’eventuale superamento dei tassi/soglia usurari nei contratti stipulati dal marzo 1997, la verifica della realizzazione dell’opera nei mutui di scopo.
Il riscontro delle ipotesi di nullità sopra citate conduce alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione di tutto quanto versato da parte del cliente, che trova giustificazione causale in quel contratto.
Naturalmente laddove sia stata prestata garanzia personale nella forma della fideiussione, la nullità del rapporto principale si estende anche all’obbligazione accessoria (fideiussione).
Relativamente ai rapporti di negoziazione di strumenti finanziari (quote di fondi, azioni, polizze unit o index linked, gestioni patrimoniali, warrant e obbligazioni a basso rating) dai quali sia derivata una perdita in conto capitale ed interessi, esaminiamo in comparazione con le norme codicistiche, del T.U.F. e del Regolamento Consob, la legittimità del comportamento tenuto dalla Banca sia in fase precontrattuale che contrattuale.
Il campo operativo comprende, oltre ai prodotti più tradizionali quali quote di fondi etc., contratti derivati (swap). Tale strumento spesso proposto alle aziende , come una “assicurazione” sull’oscillazione dei tassi, può essere invece collocato solo in casi limitatissimi, ovvero laddove esiste in capo all’imprenditore o al legale rappresentante dell’azienda, una dimostrata specifica competenza ed esperienza, a prescindere da quanto dallo stesso dichiarato nei documenti contrattuali. In questo ultimo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, e determina la nullità del contratto, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamente da questa percepito per rate di swap.
L’esame su tutte le attività sopra citate va compiuto sui documenti contabili di provenienza degli istituti di credito, nonché su quelli contrattuali sottoscritti dai clienti. Laddove l’azienda non disponga della documentazione citata, resta a nostra cura l’inoltro della richiesta alla banca, obbligata alla consegna.
Per chi ha tempo da dedicare ai casi sopra accennati, consigliamo di dare una lettura ai vari post pubblicati su questo blog nell'ultimo anno.
Buona lettura e buon lavoro .




mercoledì 23 settembre 2009

SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA


Negli ultimi tempi, con la crisi di liquidità delle aziende e la "crisi" di tutti i settori produttivi, molti imprenditori si ritrovano in un "collo di bottiglia" dal quale difficilmente riescono ad uscire: l'aver ritardato qualche pagamento ha comportato la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi presso la Banca d'Italia. La conseguenza è disastrosa: la completa chiusura dell'accesso al credito bancario, ed il doversi barcamenare per la "sopravvivenza". Attenzione però: l'arma della segnalazione spesso è usata in modo illegittimo dalle banche, ed anche al fine di esercitare una pressione soffocante sull'imprenditore.

Infatti l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte della banca della complessa situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Per la segnalazione, la normativa di riferimento prevede che l'imprenditore debba versare in stato di insolvenza o situazione ad essa equiparabile. Pertanto certamente non rileva il semplice inadempimento, perchè si può non pagare ritenendo, a torto o a ragione,non dovuto il pagamento richiesto o anche solo perchè pur avendone la possibilità, non si vuole adempiere; nè può individuarsi nella mera temporanea difficoltà ad adempiere, poichè se dalla semplice liquidazione di un qualche bene del suo patrimonio, il debitore riesce ad adempiere, non vi è alcun rischio derivante dal suo accesso al mercato del credito; potrebbe ad esempio, non aver potuto adempiere tempestivamente perchè contava di pagare con l'esazione di un credito rimasto insoluto. Appare preferibile la tesi che trattasi di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato che rende inverosimile il recupero coattivo, pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. Non vi è dubbio, pertanto, che l'impresa bancaria deve valutare se la complessa esposizione del cliente supera o non la sua capacità reddituale e patrimoniale tale che possa sorgere il suo dovere di segnalazione.

Per completezza di informazione, è da evidenziare che il credito contestato (magari anche giudizialmente) non potrà mai essere appostato a sofferenza.

Il rimedio per rimuovere questo "macigno" è la proposizione di un ricorso giudiziario ex art.700 c.p.c. ( c.d. provvedimento d'urgenza) laddove, dimostrando la verosimiglianza al diritto della situazione denunciata, ed il pericolo cui è esposto l'imprenditore che si vede compromesso il diritto alla libera iniziativa economica avendo maggiori difficoltà a reperire credito sul mercato, venga ordinato alla banca di revocare la segnalzione a sofferenza presso l'archivio informatico tenuto presso la Banca d'Italia.

martedì 15 settembre 2009

OBBLIGAZIONI GIACOMELLI


Si rafforzano le speranze di migliaia di risparmiatori possessori di obbligazioni Giacomelli, strutturate da Abaxbank, che hanno avviato o si accingono ad avviare le azioni di risarcimento dei danni in sede civile. Il titolo riguarda l'emissione del 2002 con scadenza 2007, chiusa in default. Le obbligazioni, per lo più collocate dal Credito Emiliano, e/o intermediari appartenenti al Gruppo di Reggio Emilia, oggi oggetto di una indagine giudiziaria, sarebbero stati emessi allo scopo di favorire il rientro del Credito Emiliano dall'esposizione deliberata a vantaggio del Gruppo. Dunque, al di là dell'evoluzione e dell'esito dell'inchiesta, è all'evidenza che la banca, ovvero l'intermediaria, abbia avuto nell'operazione un interesse in conflitto di particolare estensione. L'esame delle singole posizioni dei risparmiatori, rispetto all'istituto che ha operato le negoziazioni, non può che partire dalla verifica sulla idoneità delle segnalazioni apposte su ciascun ordine di acquisto dell'obbligazione circa l'estensione dell'interesse in conflitto, e naturalmente seguire con la consueta indagine sull'esistenza e sulla validità del contratto quadro, sulla profilatura del risparmiatore e sull'adeguatezza dell'investimento in ordine al rischio del titolo, ed alla frequenza delle negoziazioni, ed ancora sull'avvenuta specifica informativa sulle caratteristiche dello strumento e dell'emittente .

lunedì 14 settembre 2009

MUTUO DI SCOPO


E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.

mercoledì 29 luglio 2009

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE


Pausa per tutti...
A settembre, ben ritemprati (si spera), torneremo a scrivere sul blog e dialogare con i lettori. Scusandoci per questo periodo di assenza dal blog, auguriamo OTTIME vacanze a tutti voi !!!

mercoledì 17 giugno 2009

SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA



Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.

In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.

lunedì 18 maggio 2009

"PROMESSE MANCATE"



Sul numero di sabato scorso -16.5.2009 - il PLUS 24 apre in copertina con un articolo sui ritardi delle banche ! Non vi nascondiamo una certa soddisfazione per aver trattato quegli argomenti gìà qualche mese addietro..., e per riscontrare che anche sulla "stampa specializzata" inizia a far breccia la consapevolezza che il sistema c.d. di garanzie per gli utenti quali "l'ombudsman" altro non è che un "istituto formale e se ha un appiglio per dar ragione alla banca, non se lo lascia sfuggire". Comunque per un maggior approfondimento vi invitiamo a leggere i post: non solo risparmio - tasso che va tasso che viene - le banche si inchinano - ridateci i soldi - punto di domanda - autofinanziatevi -

Buona lettura