mercoledì 23 settembre 2009

SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA


Negli ultimi tempi, con la crisi di liquidità delle aziende e la "crisi" di tutti i settori produttivi, molti imprenditori si ritrovano in un "collo di bottiglia" dal quale difficilmente riescono ad uscire: l'aver ritardato qualche pagamento ha comportato la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi presso la Banca d'Italia. La conseguenza è disastrosa: la completa chiusura dell'accesso al credito bancario, ed il doversi barcamenare per la "sopravvivenza". Attenzione però: l'arma della segnalazione spesso è usata in modo illegittimo dalle banche, ed anche al fine di esercitare una pressione soffocante sull'imprenditore.

Infatti l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte della banca della complessa situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Per la segnalazione, la normativa di riferimento prevede che l'imprenditore debba versare in stato di insolvenza o situazione ad essa equiparabile. Pertanto certamente non rileva il semplice inadempimento, perchè si può non pagare ritenendo, a torto o a ragione,non dovuto il pagamento richiesto o anche solo perchè pur avendone la possibilità, non si vuole adempiere; nè può individuarsi nella mera temporanea difficoltà ad adempiere, poichè se dalla semplice liquidazione di un qualche bene del suo patrimonio, il debitore riesce ad adempiere, non vi è alcun rischio derivante dal suo accesso al mercato del credito; potrebbe ad esempio, non aver potuto adempiere tempestivamente perchè contava di pagare con l'esazione di un credito rimasto insoluto. Appare preferibile la tesi che trattasi di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato che rende inverosimile il recupero coattivo, pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. Non vi è dubbio, pertanto, che l'impresa bancaria deve valutare se la complessa esposizione del cliente supera o non la sua capacità reddituale e patrimoniale tale che possa sorgere il suo dovere di segnalazione.

Per completezza di informazione, è da evidenziare che il credito contestato (magari anche giudizialmente) non potrà mai essere appostato a sofferenza.

Il rimedio per rimuovere questo "macigno" è la proposizione di un ricorso giudiziario ex art.700 c.p.c. ( c.d. provvedimento d'urgenza) laddove, dimostrando la verosimiglianza al diritto della situazione denunciata, ed il pericolo cui è esposto l'imprenditore che si vede compromesso il diritto alla libera iniziativa economica avendo maggiori difficoltà a reperire credito sul mercato, venga ordinato alla banca di revocare la segnalzione a sofferenza presso l'archivio informatico tenuto presso la Banca d'Italia.

martedì 15 settembre 2009

OBBLIGAZIONI GIACOMELLI


Si rafforzano le speranze di migliaia di risparmiatori possessori di obbligazioni Giacomelli, strutturate da Abaxbank, che hanno avviato o si accingono ad avviare le azioni di risarcimento dei danni in sede civile. Il titolo riguarda l'emissione del 2002 con scadenza 2007, chiusa in default. Le obbligazioni, per lo più collocate dal Credito Emiliano, e/o intermediari appartenenti al Gruppo di Reggio Emilia, oggi oggetto di una indagine giudiziaria, sarebbero stati emessi allo scopo di favorire il rientro del Credito Emiliano dall'esposizione deliberata a vantaggio del Gruppo. Dunque, al di là dell'evoluzione e dell'esito dell'inchiesta, è all'evidenza che la banca, ovvero l'intermediaria, abbia avuto nell'operazione un interesse in conflitto di particolare estensione. L'esame delle singole posizioni dei risparmiatori, rispetto all'istituto che ha operato le negoziazioni, non può che partire dalla verifica sulla idoneità delle segnalazioni apposte su ciascun ordine di acquisto dell'obbligazione circa l'estensione dell'interesse in conflitto, e naturalmente seguire con la consueta indagine sull'esistenza e sulla validità del contratto quadro, sulla profilatura del risparmiatore e sull'adeguatezza dell'investimento in ordine al rischio del titolo, ed alla frequenza delle negoziazioni, ed ancora sull'avvenuta specifica informativa sulle caratteristiche dello strumento e dell'emittente .

lunedì 14 settembre 2009

MUTUO DI SCOPO


E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.

mercoledì 29 luglio 2009

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE


Pausa per tutti...
A settembre, ben ritemprati (si spera), torneremo a scrivere sul blog e dialogare con i lettori. Scusandoci per questo periodo di assenza dal blog, auguriamo OTTIME vacanze a tutti voi !!!

mercoledì 17 giugno 2009

SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA



Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.

In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.

lunedì 18 maggio 2009

"PROMESSE MANCATE"



Sul numero di sabato scorso -16.5.2009 - il PLUS 24 apre in copertina con un articolo sui ritardi delle banche ! Non vi nascondiamo una certa soddisfazione per aver trattato quegli argomenti gìà qualche mese addietro..., e per riscontrare che anche sulla "stampa specializzata" inizia a far breccia la consapevolezza che il sistema c.d. di garanzie per gli utenti quali "l'ombudsman" altro non è che un "istituto formale e se ha un appiglio per dar ragione alla banca, non se lo lascia sfuggire". Comunque per un maggior approfondimento vi invitiamo a leggere i post: non solo risparmio - tasso che va tasso che viene - le banche si inchinano - ridateci i soldi - punto di domanda - autofinanziatevi -

Buona lettura

mercoledì 6 maggio 2009

PUBBLICITA' OCCULTA


Sui principali periodici di stampa specializzata, leggiamo pseudo-interviste ad avvocati che commentano sentenze e proclamano risultati ottenuti. "Interviste" che spesso, si ripetono a distanza di qualche mese con gli stessi soggetti e analoghi contenuti. Bene...!!! (O meglio: male...!!!)
E' evidente che i mezzi di informazione hanno anche altre finalità! Tra queste quelle pubblicitarie di un certo tipo, che non disturbino il manovratore, ossia di "informative" stantie per consolidati orientamenti giurisprudenziali che non aprino ulteriori fronti di contenzioso. A titolo di esempio vi riportiamo un caso pratico accaduto a noi: avevamo preso accordi con un'agenzia che gestisce la pubblicità per il più importante quotidiano nazionale che tratta temi dell'economia, per distribuire in una determinata provincia italiana il nostro quaderno informativo "Banche e Clienti - come difendersi dalle banche", in plico cellophanato unitamente al quotidiano. Pertanto ne abbiamo fatto stampare un numero considerevole di copie, salvo poi essere avvertiti dall'agente, due giorni prima della spedizione, che "la redazione riteneva di non poter consentire la distribuzione di un quaderno con sottotitolo come difendersi dalle banche".
Il novellato art.17 del codice deontologico degli avvocati, consente la pubblicità a determinate condizioni: queste pseudo-interviste contravvengono alla normativa, e sopratutto targano la professionalità di chi le rilascia.
Noi invece vogliamo attenerci ai canoni consentiti, e pertanto nei mesi di maggio e giugno saremo presenti sul PLUS24 con un chiaro messaggio pubblicitario come consentito dalla legge.