mercoledì 13 gennaio 2010

COME USCIRE DALLA SUDDITANZA BANCARIA



Il proliferare di associazioni, di vario tipo, che si occupano "anche" di contenzioso bancario ci conferma che gli imprenditori vivono un vero stato di emergenza, per uscire dalla sudditanza finanziaria vissuta per decenni, agognando un riscatto che oggi, alla luce della consolidata Giurisprudenza, appare maggiormente possibile. Necessita, quindi, sempre più una qualità dell'offerta della prestazione professionale, con il professionista che segua il Cliente da vicino e lo ponga in condizione di valutare l'opportunità di un eventuale contenzioso con le banche.
...Solo la conoscenza rende liberi...
Da tempo con i nostri post cerchiamo di offrire una informazione quanto più dettagliata, relativamente alle patologie dei contratti bancari, occupandoci esclusivamente da anni di questo campo del diritto, e incontrando di persona chi ci contatta anche presso le aziende, in tutta Italia, in modo da poter effettuare da subito un breve esame della documentazione bancaria in loro possesso e spiegare in che modo lavoriamo, con quali tempistiche, quali strategie e quali costi... e far capire all'impresa che non sarà solo una cartellina numerata in un archivio che ascolta un nastro registrato che risponde alle telefonate, ma un Cliente che sarà seguito passo dopo passo da professionisti che hanno fatto della materia bancaria, la loro unica attività lavorativa. L'articolazione dello studio, poi, con sedi a Milano, Roma e Benevento ci consente di fornire un punto di riferimento sull'intero territorio nazionale.
Diverse sono le aziende che ben determinate a richiedere una procedura concorsuale presso il Tribunale competente, hanno ottenuto benefici finanziari che ha consentito loro di proseguire regolarmente la propria attività riequilibrando il rapporto banca/impresa.
Per completezza di informazione chiariamo qual è il campo operativo in cui svolgiamo la nostra attività di consulenza tecnico legale:
distinguendo i settori del credito e del risparmio.
Quanto al primo valutiamo tutte le patologie contrattuali legate ai rapporti di c/c, ed ai rapporti di mutuo, alla luce della normativa vigente e delle più recenti decisioni di merito e di legittimità .
Relativamente ai contratti di conto corrente con apertura di credito e fido, operiamo la ricostruzione del rapporto, rideterminandone il saldo. L’attenzione si poserà oltre che sulla nota pratica anatocistica, sulla regolarità della pattuizione degli interessi ( a debito ed a credito), della Commissione di Massimo Scoperto, delle spese e degli oneri di conto, delle valute, dell’addebito delle poste passive dei conti collegati (mutui, sconto titoli, anticipi all’esportazione, anticipo fatture etc.)
In concreto la ricostruzione viene operata attraverso l’importazione di tutti i dati contenuti nei documenti di provenienza dell’Istituto Bancario, in uno specifico software in uso anche in svariati Istituti di credito, ed inseriti i diversi, legittimi, parametri di calcolo, si procede al ricalcolo del conto e quindi alla rideterminazione del saldo, ed alla verifica del TEG secondo le ultime istruzioni dettate sul punto dalla Banca d’Italia nel documento del 02.5.2009.
Dall’esame dei dati così ottenuti, si valuteranno le azioni a tutela del correntista con particolare attenzione alla eventuale avvenuta segnalazione a sofferenza del cliente, presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, onde procedere in via d’urgenza alla cancellazione di detto grave pregiudizio.
In base alla nostra esperienza possiamo affermare che le somme concretamente ottenibili in restituzione, oscillano tra una percentuale dal 40 all’80% di quanto complessivamente versato per interessi e spese . La variazione di detta forbice deriva dalla validità/invalidità di ogni singola pattuizione ed in particolare dall’esistenza o meno del contratto. Nella pratica, i rapporti datati nel tempo sono tra quelli più carenti di forma e di contenuto e che pertanto aprono maggiori prospettive di recupero.
Detta analisi, nei rapporti aperti, potrà essere utile per riequilibrare i conti con la banca, anche con spirito collaborativo, e quindi rinegoziare posizioni ancora in corso.
Assistiamo, inoltre, le associazioni ed i singoli correntisti nella fase di instaurazione del rapporto di credito con la banca, per la regolare formulazione delle clausole contrattuali in parallelismo con l’attuale normativa di settore e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Relativamente ai mutui valutiamo la documentazione contrattuale e contabile afferente all’intero rapporto per “qualificarne” la tipologia.
L’esame è teso a verificare la concreta finalità raggiunta con la negoziazione del credito e dunque ad individuare eventuali ipotesi di nullità.
Il riferimento è ai casi in cui la somma erogata nell’ambito di una apparente negoziazione di mutuo fondiario sia stata in concreto destinata al consolidamento di una pregressa debitoria nei confronti dello stesso Istituto. Ancora, la verifica dell’eventuale superamento dei tassi/soglia usurari nei contratti stipulati dal marzo 1997, la verifica della realizzazione dell’opera nei mutui di scopo.
Il riscontro delle ipotesi di nullità sopra citate conduce alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione di tutto quanto versato da parte del cliente, che trova giustificazione causale in quel contratto.
Naturalmente laddove sia stata prestata garanzia personale nella forma della fideiussione, la nullità del rapporto principale si estende anche all’obbligazione accessoria (fideiussione).
Relativamente ai rapporti di negoziazione di strumenti finanziari (quote di fondi, azioni, polizze unit o index linked, gestioni patrimoniali, warrant e obbligazioni a basso rating) dai quali sia derivata una perdita in conto capitale ed interessi, esaminiamo in comparazione con le norme codicistiche, del T.U.F. e del Regolamento Consob, la legittimità del comportamento tenuto dalla Banca sia in fase precontrattuale che contrattuale.
Il campo operativo comprende, oltre ai prodotti più tradizionali quali quote di fondi etc., contratti derivati (swap). Tale strumento spesso proposto alle aziende , come una “assicurazione” sull’oscillazione dei tassi, può essere invece collocato solo in casi limitatissimi, ovvero laddove esiste in capo all’imprenditore o al legale rappresentante dell’azienda, una dimostrata specifica competenza ed esperienza, a prescindere da quanto dallo stesso dichiarato nei documenti contrattuali. In questo ultimo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, e determina la nullità del contratto, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamente da questa percepito per rate di swap.
L’esame su tutte le attività sopra citate va compiuto sui documenti contabili di provenienza degli istituti di credito, nonché su quelli contrattuali sottoscritti dai clienti. Laddove l’azienda non disponga della documentazione citata, resta a nostra cura l’inoltro della richiesta alla banca, obbligata alla consegna.
Per chi ha tempo da dedicare ai casi sopra accennati, consigliamo di dare una lettura ai vari post pubblicati su questo blog nell'ultimo anno.
Buona lettura e buon lavoro .