mercoledì 23 settembre 2009

SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA


Negli ultimi tempi, con la crisi di liquidità delle aziende e la "crisi" di tutti i settori produttivi, molti imprenditori si ritrovano in un "collo di bottiglia" dal quale difficilmente riescono ad uscire: l'aver ritardato qualche pagamento ha comportato la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi presso la Banca d'Italia. La conseguenza è disastrosa: la completa chiusura dell'accesso al credito bancario, ed il doversi barcamenare per la "sopravvivenza". Attenzione però: l'arma della segnalazione spesso è usata in modo illegittimo dalle banche, ed anche al fine di esercitare una pressione soffocante sull'imprenditore.

Infatti l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte della banca della complessa situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Per la segnalazione, la normativa di riferimento prevede che l'imprenditore debba versare in stato di insolvenza o situazione ad essa equiparabile. Pertanto certamente non rileva il semplice inadempimento, perchè si può non pagare ritenendo, a torto o a ragione,non dovuto il pagamento richiesto o anche solo perchè pur avendone la possibilità, non si vuole adempiere; nè può individuarsi nella mera temporanea difficoltà ad adempiere, poichè se dalla semplice liquidazione di un qualche bene del suo patrimonio, il debitore riesce ad adempiere, non vi è alcun rischio derivante dal suo accesso al mercato del credito; potrebbe ad esempio, non aver potuto adempiere tempestivamente perchè contava di pagare con l'esazione di un credito rimasto insoluto. Appare preferibile la tesi che trattasi di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato che rende inverosimile il recupero coattivo, pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. Non vi è dubbio, pertanto, che l'impresa bancaria deve valutare se la complessa esposizione del cliente supera o non la sua capacità reddituale e patrimoniale tale che possa sorgere il suo dovere di segnalazione.

Per completezza di informazione, è da evidenziare che il credito contestato (magari anche giudizialmente) non potrà mai essere appostato a sofferenza.

Il rimedio per rimuovere questo "macigno" è la proposizione di un ricorso giudiziario ex art.700 c.p.c. ( c.d. provvedimento d'urgenza) laddove, dimostrando la verosimiglianza al diritto della situazione denunciata, ed il pericolo cui è esposto l'imprenditore che si vede compromesso il diritto alla libera iniziativa economica avendo maggiori difficoltà a reperire credito sul mercato, venga ordinato alla banca di revocare la segnalzione a sofferenza presso l'archivio informatico tenuto presso la Banca d'Italia.

martedì 15 settembre 2009

OBBLIGAZIONI GIACOMELLI


Si rafforzano le speranze di migliaia di risparmiatori possessori di obbligazioni Giacomelli, strutturate da Abaxbank, che hanno avviato o si accingono ad avviare le azioni di risarcimento dei danni in sede civile. Il titolo riguarda l'emissione del 2002 con scadenza 2007, chiusa in default. Le obbligazioni, per lo più collocate dal Credito Emiliano, e/o intermediari appartenenti al Gruppo di Reggio Emilia, oggi oggetto di una indagine giudiziaria, sarebbero stati emessi allo scopo di favorire il rientro del Credito Emiliano dall'esposizione deliberata a vantaggio del Gruppo. Dunque, al di là dell'evoluzione e dell'esito dell'inchiesta, è all'evidenza che la banca, ovvero l'intermediaria, abbia avuto nell'operazione un interesse in conflitto di particolare estensione. L'esame delle singole posizioni dei risparmiatori, rispetto all'istituto che ha operato le negoziazioni, non può che partire dalla verifica sulla idoneità delle segnalazioni apposte su ciascun ordine di acquisto dell'obbligazione circa l'estensione dell'interesse in conflitto, e naturalmente seguire con la consueta indagine sull'esistenza e sulla validità del contratto quadro, sulla profilatura del risparmiatore e sull'adeguatezza dell'investimento in ordine al rischio del titolo, ed alla frequenza delle negoziazioni, ed ancora sull'avvenuta specifica informativa sulle caratteristiche dello strumento e dell'emittente .

lunedì 14 settembre 2009

MUTUO DI SCOPO


E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.

mercoledì 29 luglio 2009

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE


Pausa per tutti...
A settembre, ben ritemprati (si spera), torneremo a scrivere sul blog e dialogare con i lettori. Scusandoci per questo periodo di assenza dal blog, auguriamo OTTIME vacanze a tutti voi !!!

mercoledì 17 giugno 2009

SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA



Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.

In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.

lunedì 18 maggio 2009

"PROMESSE MANCATE"



Sul numero di sabato scorso -16.5.2009 - il PLUS 24 apre in copertina con un articolo sui ritardi delle banche ! Non vi nascondiamo una certa soddisfazione per aver trattato quegli argomenti gìà qualche mese addietro..., e per riscontrare che anche sulla "stampa specializzata" inizia a far breccia la consapevolezza che il sistema c.d. di garanzie per gli utenti quali "l'ombudsman" altro non è che un "istituto formale e se ha un appiglio per dar ragione alla banca, non se lo lascia sfuggire". Comunque per un maggior approfondimento vi invitiamo a leggere i post: non solo risparmio - tasso che va tasso che viene - le banche si inchinano - ridateci i soldi - punto di domanda - autofinanziatevi -

Buona lettura

mercoledì 6 maggio 2009

PUBBLICITA' OCCULTA


Sui principali periodici di stampa specializzata, leggiamo pseudo-interviste ad avvocati che commentano sentenze e proclamano risultati ottenuti. "Interviste" che spesso, si ripetono a distanza di qualche mese con gli stessi soggetti e analoghi contenuti. Bene...!!! (O meglio: male...!!!)
E' evidente che i mezzi di informazione hanno anche altre finalità! Tra queste quelle pubblicitarie di un certo tipo, che non disturbino il manovratore, ossia di "informative" stantie per consolidati orientamenti giurisprudenziali che non aprino ulteriori fronti di contenzioso. A titolo di esempio vi riportiamo un caso pratico accaduto a noi: avevamo preso accordi con un'agenzia che gestisce la pubblicità per il più importante quotidiano nazionale che tratta temi dell'economia, per distribuire in una determinata provincia italiana il nostro quaderno informativo "Banche e Clienti - come difendersi dalle banche", in plico cellophanato unitamente al quotidiano. Pertanto ne abbiamo fatto stampare un numero considerevole di copie, salvo poi essere avvertiti dall'agente, due giorni prima della spedizione, che "la redazione riteneva di non poter consentire la distribuzione di un quaderno con sottotitolo come difendersi dalle banche".
Il novellato art.17 del codice deontologico degli avvocati, consente la pubblicità a determinate condizioni: queste pseudo-interviste contravvengono alla normativa, e sopratutto targano la professionalità di chi le rilascia.
Noi invece vogliamo attenerci ai canoni consentiti, e pertanto nei mesi di maggio e giugno saremo presenti sul PLUS24 con un chiaro messaggio pubblicitario come consentito dalla legge.

martedì 28 aprile 2009

NUOVI UFFICI A MILANO E ROMA


A tutti i lettori del blog comunichiamo che a partire dal 1° maggio 2009 saranno operativi i nuovi uffici a Milano e Roma dello "studio legale associato Verlingieri & Di Pietro". E' pur vero che internet accorcia le distanze, ma abbiamo avuto conferme che è necessario un incontro de visu con i clienti delusi dalle banche, che ci permette di argomentare ed illustrare compiutamente le possibilità di recupero nei contenziosi bancari, o anche solo per fornire una consulenza legale.
A Milano (20121) saremo in via Monte di Pietà 21 con questi recapiti telefonici: tel. 02.86337459 - fax: 02.86337400.
A Roma (00186) saremo in via Antonio Salandra 18 con questi recapiti telefonici: tel 06. 42272306 - fax 06. 42274000.

mercoledì 15 aprile 2009

TASSO CHE VA, TASSO CHE VIENE...


Su un noto settimanale di economia e finanza operativa, sabato scorso abbiamo letto un articolo di un esperto professionista milanese, attento alle tematiche sulle conflittualità tra banche e clienti.


In particolare è stato censurato il comportamento delle banche nell'esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche nei rapporti di credito, invitando i "correntisti a contestare l'aumento dei tassi ed ogni altra richiesta di restituzione non adeguatamente motivata". Sinceramente ci sentiamo meno soli, e riscontriamo con favore l'impegno di una autorevole firma al fianco della piccola e media impresa, nell'impari rapporto con il mondo del credito. L'iniziativa ci esorta ad un approfondimento tecnico-legale della questione, che speriamo sia utile a fornire ulteriori elementi di valutazione.

E' noto come lo "ius variandi" declinato in ambito creditizio consista nella pratica invalsa tra le banche di apportare delle modifiche ai contratti di durata (es. apertura di credito in conto corrente, mutuo...) con i clienti, modifiche che solitamente danno origine per quest'ultimi a conseguenze peggiorative. Più precisamente tale pratica consente alle banche di modificare unilateralmente le condizioni stabilite nei suddetti contratti, semprechè il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni vengano comunicate nei modi stabiliti dal CICR (art.118 del T.U.B.). Invero il CICR ha dato seguito al disposto di cui all'art.118 dopo diversi anni dall'entrata in vigore del T.U.B., andando a disciplinare le modalità di comunicazione delle variazioni negoziali, solo con la delibera del 04.3.2003. Quest'ultima ha previsto sia che "le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni delle operazioni e dei servizi fossero comunicate con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute", sia che "variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", salvo però ad essere poi "comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile". In ogni caso, fermo l'art.118 cit., per il periodo precedente al 2003 è mancata una delibera del CICR che regolamentasse espressamente la fattispecie. Ciò nonostante deve ritenersi anche in assenza di tale deliberato, che fosse pur sempre imprescindibile onere della banca comunicare per iscritto le modificazioni peggiorative disposte unilateralmente a carico dei clienti. Una tale interpretazione appare l'unica a rispondere ai canoni di trasparenza dei rapporti bancari, in uno alle ragioni di più efficace tutela del contraente debole, princìpi per altro che hanno caratterizzato la legislazione del settore bancario, sin dalla Legge 154/92 e consolidati e rafforzati nella successiva Legge 248/2006, (che ha convertito con modifiche il c.d. decreto Bersani).

Nella citata ultima normativa, viene introdotto il criterio del "giustificato motivo", ovvero anche in presenza della specifica sottoscrizione da parte del cliente della clausola afferente lo ius variandi, il Legislatore impone quale ulteriore condizione, la sussistenza di un "giustificato motivo" a base della variazione sfavorevole, adeguatamente rappresentato nella comunicazione. E' questo il punto dolente, vero incubo di tutti i correntisti: qual è il giustificato motivo???

Sul punto la Giurisprudenza ha elaborato una serie di ipotesi, che sinteticamente possono rappresentarsi in due orientamenti; l'uno più favorevole al cliente in cui è stato ritenuto insufficiente la circostanza del generale andamento dei tassi e dell'economia a giustificare una variazione peggiorativa per il cliente, pretendendo invece la specificazione delle concrete ragioni che nei singoli rapporti si appalesano, l'altra francamente minoritaria, che invece ritiene sufficiente il mutato andamento generale dell'economia.

In conclusione non si può non condividere l'invito a "contestare l'aumento dei tassi ed ogni richiesta di restituzione non adeguatamente motivata" ed a vigilare sulle procedure adottate dalla banca.
L'inosservanza del comportamento sopra delineato, da parte degli istituti, consente al cliente di ottenere, attraverso la ricostruzione del rapporto alle condizioni più favorevoli pattuite, tutte le somme così indebitamente versate, in ragione dell'illegittima variazione praticata.


martedì 14 aprile 2009

"... E HO DETTO TUTTO..."



Oramai anche i Giudici della Corte d'Appello di Firenze, inaugurando uno stil novo nel redigere sentenze, fanno uso dell'ironia...
La Sentenza riguarda il dovere di informazione verso l'investitore che aveva acquistato obbligazioni Dal Monte e Cirio. Circa l'avere sottoscritto "la liberatoria" senza avere effettuato una esatta profilatura del cliente, i Giudici scrivono: "tale formula è maldestramente maliziosa, quanto inutile (fatti salvi i possibili rilievi di natura penale) che fa pensare al proverbiale ...e ho detto tutto ... di quel celebre film di Totò e Peppino De Filippo"
Di detta Sentenza è stato dato risalto anche sul PLUS24 di sabato scorso, ed avvalora sempre più la tesi che la prassi usata dalle banche per "raccogliere" denaro è del tutto illegittima.
Auguriamoci che altri Giudici non debbano citare Massimo Troisi: "Non ci resta che piangere".

giovedì 9 aprile 2009

NON CI VUOLE JAMES...BASTA BOND ! ! !


Il balletto... è finito !
Il primo passo è stato dato oltre cinque anni fa, ma adesso tutto è pronto per il passo d'addio...
Oramai in tutti i Tribunali italiani si è consolidato l'orientamento secondo cui le banche italiane hanno violato l'obbligo informativo nei confronti degli investitori, acquirenti e/o sottoscrittori di bond argentini e disatteso la clausola contenuta nel regolamento di emissione (offering circular), secondo la quale il consorzio bancario di collocamento si impegnava a non vendere il titolo al pubblico, riservandosi l'offerta soltanto ad investitori professionali in grado di valutare il rischio.
Evidenziamo che a nulla rileva l'aver eventualmente aderito all'offerta pubblica di scambio proposta dallo Stato argentino. "Ciò non determina novazione del distinto rapporto obbligatorio tra investitore ed intermediario finanziario che ha procurato i titoli scambiati, nè implica rinunzia ai diritti vantati dal cliente nei suoi confronti o accettazione del suo operato".
Tale circostanza potrà eventualmente incidere nella determinazione dell'entità del risarcimento e quindi sulla valutazione della perdita effettiva.
Cari possessori di bond Argentina, siete pronti per ...il passo d'addio...???

venerdì 3 aprile 2009

BESTIARIO DI RISPOSTE TIPO

Vediamo se riusciamo a raggiungere cento risposte tipo dei funzionari di banca alla richiesta di più approfondite informazioni, o a seguito di un intervento legale stragiudiziale. Iniziamo noi: 1) "avete fatto questa richiesta adesso ci vorranno almeno due mesi " (per fare cosa???) 2) "la privacy non c'entra nulla!" 3) "non potete più rivolgervi a me" 4) "abbiamo inoltrato la richiesta" 5) "è la vita !!!" 6) "l'avvocato ha sbagliato" 7) "stiamo approfondendo" 8) "abbiamo fatto il possibile" 9) " sono qui da poco tempo" 10) " è inutile..."11) " questo è il miglior prodotto" 12) "non dipende da noi, sà la direzione generale" 13) "avete ragione..." 14) "le farò sapere" 15) " adesso la pratica è passata all'ufficio legale" 16) " è colpa dei media..." 17) " stia tranquillo... è in buone mani" 18) "le abbiamo affiancato i nostri migliori consulenti" 19) "... ma Lei ha firmato!" 20) "... peccato... se me lo diceva prima..." 21) "...

Forza arriviamo a cento !
Immaginate la faccia del bancario quando diremo: " e sì questa è la risposta 45...!!!



AVVISO AGLI IMPRENDITORI... IN ROSSO...

Tutti gli imprenditori hanno più conti correnti con la stessa banca. Oltre che richiamare i nostri precedenti post sulle patologie del credito, ed in particolare sulla ricostruzione dei conti correnti, con la epurazione degli interessi anatocistici, la commissione massimo scoperto e le spese non pattuite, oggi forniamo una ulteriore informazione su di una prassi bancaria, oggi sanzionata dalla Giurisprudenza, che determina un moltiplicarsi dei costi per interessi passivi: ossia l'addebito sul c/c bancario di contratti collegati.
Ci riferiamo a: cerditi personali, mutui, anticipazioni fondiarie ed edilizie, crediti agrari, affidamenti in c/c, finanziamenti su portafoglio commerciale (sconto fatture), sconto di titoli, anticipi all'esportazione, bonifici, depositi di titoli a semplice custodia, deposito di titoli a custodia ed amministrazione , gestione di patrimoni mobiliari, negoziazione di titoli, servizi di incasso, locazione di cassette di sicurezza etc...
Detta prassi è un chiaro espediente contabile che consente alle banche di lucrare interessi in misura non definibile ab origine (al momemto della sottoscrizione del contratto) dal cliente, atteso l'effetto moltiplicatore degli interessi che ne deriva. Così accade che in poco tempo l'esposizione debitoria può essere costituita essenzialmente da interessi e, solo in minima parte dalla sorte capitale effettivamente presa in prestito. E' chiara la convenienza da parte della banca a caricare ogni posta passiva derivante da altri contratti o operazioni bancarie svolte dal cliente, sul conto corrente, dal momento che su dette poste passive la banca continua a contabilizzare, trimestralmente, altri interessi. Ciò avviene normalmente per quasi tutti i contratti ed operazioni bancarie, ma la pratica per essere legittima e conforme al dettato di cui all'art.117 T.U.B. deve essere prevista per iscritto, o nel contratto di conto corrente, o nel contratto a questo collegato. Per cui in mancanza di apposita clausola scritta, l'addebito della posta passiva, và espunto dal saldo del conto corrente bancario.
Fate due conticini... e fatevi valere !!!

lunedì 23 marzo 2009

LE BANCHE SI INCHINANO






















Sul PLUS24 di sabato scorso (21.3.2009) a pagina 25 è pubblicato un articolo che altro non fa che confermare quanto da noi scritto il 06.2.u.s. nel post "richiesta documentazione bancaria".Viene commentata una decisione del Garante per la privacy, con la quale alla banca viene intimato di consegnare gratuitamente al correntista, la documentazione richiesta, esulando dall'applicazione di quanto previsto dall'art.119 del T.U.B., che prevede il rimborso delle spese sostenute e deliberate dall'Istituto.Per completezza di informazione pubblichiamo l'ultima decisione del Garante da noi ottenuta per la medesima richiesta. Potrete notare che la Banca dopo una strumentale difesa, si è "inchinata" ed ha fornito tutta la documentazione come da noi richiesta. Di conseguenza il Garante ha dichiarato il "non luogo a provvedere" (avendo la banca ottemperato), condannandola alla spese.

PER INGRANDIRE CLICCA SUL PROVVEDIMENTO




mercoledì 11 marzo 2009

DERIVATI...OSCURI


Da oltre un anno si parla molto di derivati e della loro rischiosità latente. Più che latente per molti purtroppo è già stata devastante. Questo strumento finanziario è per tutti un salto nel buio, una sorta di gioco o scommessa, con un tetto massimo di eventuali perdite (margine), e costituzioni di garanzie per l'intermediario, che comporta un notevole "ingessamento" della liquidità, sopratutto per la fumosità della loro determinazione (contrariamente a quanto previsto dall'art.30 comma 2 lett.e) Reg. CONSOB 11522/98). E' pur vero che c'è stato un periodo in cui si è guadagnato bene, ma naturalmente, come è logico che sia, allorquando si iniziano ad accusare "calci nei denti" ci si adopera per saperne di più.
E non crediate che la problematica dei derivati riguardi unicamente gli investitori assidui dei "borsini" o gli "ingegneri della finanza".
Il derivato è camaleontico: lo si può vendere anche come una assicurazione sul rischio di oscillazione dei tassi (swap), per chi ha stipulato un mutuo, o come una unit o index linked con capitale garantito a scadenza.
In tutti i casi di acquisto, consapevole o meno, la banca o l'intermediario è obbligato a comunicare formalmente all'investitore l'eventuale perdita , potenziale o effettiva, superiore al 50% (art.28 punto3 Reg. CONSOB 11522/98).
Consiglio pratico per una maggiore consapevolezza della consistenza dei propri risparmi:
chiedere alla banca la valorizzazione (quantificazione in termini reali) del proprio investimento, tale da verificare l'eventuale esistenza di una perdita, e l'entità della stessa.
E' evidente che laddove dovesse risultare una perdita superiore al 50% del capitale investito, potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale per l'omessa segnalazione, cui conseguirà una responsabilità risarcitoria nei confronti del risparmiatore.

giovedì 5 marzo 2009

STATO DI EMERGENZA

Tra le tante ce ne è una gravissima!!!
In un contesto economico e sociale, come il nostro attuale, gli alfieri della democrazia, ossia operatori dell'informazione e della giustizia, dovrebbero trovare la loro esaltazione.
Invece tentennano, vuoi per scarsa preparazione, vuoi per .........
Anche nei piccoli Tribunali di provincia devono essere istituite sezioni dedicate esclusivamente al contenzioso dei contratti bancari, e non lasciare i cittadini in balìa di giudici tutelari o con limitatissima esperienza. Deve essere istituito un elenco di C.T.U. (Consulenti Tecnici d'Ufficio) con preparazione specifica e che non dicano laconicamente:"non credo che la Banca possa sbagliare!"
La democrazia lo esige...!!!

giovedì 26 febbraio 2009

"QUADERNO INFORMATIVO"



Chiunque voglia ricevere gratuitamente, a mezzo posta ordinaria, il quaderno informativo "Banche e clienti" (cartaceo 20x20) può farcene richiesta comunicandoci il proprio indirizzo tradizionale (non elettronico) sulla mail privata: mercatoliberolegal@gmail.com
L'informativa è interamente dedicata al contenzioso del credito con particolare riferimento alla ricostruzione dei conti correnti bancari alla luce della consolidata giurisprudenza

ITALIAN'S STORY


E' giovedì sera, riceviamo allo studio una telefonata di un imprenditore di Prato:

"Ho un problema con le banche, ho letto la vostra brochure "Banche & Clienti" ed ho pensato di chiamarvi. Sapete... ho contattato diversi studi legali in zona, e tutti mi hanno detto che non mi conveniva mettermi contro le banche..., ma io questa volta non mi arrendo !!! "

Va bene, mercoledì a mezzogiorno siamo da voi a Prato.

In effetti la moglie, estranea all'attività imprenditoriale del marito si era vista recapitare due comunicazioni da parte di due istituti di credito diversi, di rientro immediato con blocco di carta di credito, telepass e quant'altro.

Il marito dal canto suo, la settimana prima aveva ottenuto(!!!) la sentenza dichiarativa di fallimento della società, su propria istanza...

I consulenti incaricati dalla società, di fronte alla notifica di vari decreti ingiuntivi proposti dalle banche, pur in pendenza dei termini per le opposizioni, gli avevano consigliato (!!!) di dichiarare fallimento. Così è andata a farsi benedire una società attiva da oltre venti anni con fatturati anche cospicui.

Si tenga presente che i conti correnti e gli affidamenti di cui ai decreti ingiuntivi erano stati accesi oltre venti anni addietro: ciò significava che, quanto maturato almeno sino al 2000 a titolo di interessi anatocistici, di Commissione Massimo Scoperto, spese e commissioni variate nel tempo, e la c.d. valuta fittizia (antergazione e portergazione delle valute) andavano richiesti in restituzione maggiorati degli interessi, e se i contratti non erano stati rinegoziati, o rinegoziati male alla luce della nuova normativa, tale restituzione andava effettuata anche per i periodi successivi.

Ma ormai la frittata (... e che frittata!!!) era stata fatta.

Ci auguriamo che il curatore fallimentare si faccia coraggio e farà proporre tutte le opposizioni, determinando così un passivo fallimentare sicuramente inferiore a quello dichiarato, consentendo alla società fallita di liberare cespiti dalla tenaglia fallimentare.

La cosa che però più ci ha colpito è stata la "rassegnazione" di fior fiore di professionisti nei confronti delle banche. Alcuni hanno candidamente dichiarato: "...ma io di queste vicende non ne capisco nulla ...!" altri hanno riaffermato: ..."attenzione però che con questa banca lei ha ancora il mutuo sulla casa...!!!".

E allora ???????

Maaagari ... la banca ponesse in essere azioni ritorsive per contratti diversi ..., ci sarebbe da divertirsi ( si fa per dire) davvero!

Ma la questione ancora più buia era la chiusura dei conti alla moglie: perchè? se completamente estranea alla società?

Da una indagine presso la Banca d'Italia, invece, si è riscontratto che la moglie quindici anni addietro aveva rilasciato una fideiussione fino a vecchie £200.000.000 in favore della società!

Naturalmente essendo fallita la società (su consiglio sempre di professionisti che eventualmente non avevano considerato tutto...) il cervellone bancario ha posto in sofferenza anche la moglie.

Quella fideiussione, a dire dei clienti, era del tutto sconosciuta, per poi risalire controllando le date, che la sottoscrizione avvenne unitamente ad una montagna di carte allorquando i coniugi aprirono un conto cointestato per le esigenze della famiglia, e non certo della società. Ma queste argomentazioni saranno di difficile prova...

Comunque su questi conti della moglie chiusi dalle banche ci sarà sicuramente da recuperare, agendo in anticipo se in possesso di tutta la documentazione, paralizzando l'azione della Banca, considerato che anche la loro accensione è datata nel tempo.

Illustrando poi la casistica e le ragioni giuridiche delle nostre argomentazioni, i coniugi hanno preso respiro e tirato fuori dal cassetto altri conti correnti chiusi volontariamente gli scorsi anni saldando il passivo. Ecco: da quelli sicuramente trarrano una fonte di autofinanziamento, che allieverà le ferite...

Considerazione finale: non fermatevi alla prima stazione, dopo avere ascoltato il primo medico chiedete un secondo consulto. Diffidate dai professionisti che ancor prima di esaminare le documentazioni vi fanno...calare la brache !!!

AGGIORNAMENTO



Ci scusiamo per l'assenza con i lettori del blog, ma in questi ultimi giorni siamo stati in giro per l'Italia (per motivi professionali) conoscendo storie che vi racconteremo nel pomeriggio.

Chissà quanti di voi si ritroveranno in quanto abbiamo riscontrato !!!

venerdì 20 febbraio 2009

POMODORI SECCHI

Un noto quotidiano che si occupa di mercati finanziari, oggi con grande enfasi riporta la notizia che un istituto di credito è stato condannato dal Tribunale di Milano per avere collocato titoli (BOND CIRIO) in conflitto di interessi... .
Bene, ... ma la notizia qual è ???
E perchè tanta meraviglia ???
Evidentemente noi diamo per scontate delle situazioni, che scontate non sono...
Sapete perchè la banca è stata condannata ?
Perchè non ha osservato il dovere di informazione dovuto (a pena di annullabilità del contratto con la conseguenza della restituzione dell'intero capitale investito a titolo di risarcimento danni) previsto dal Regolamento Consob 11522/98 e dal T.U.F. .
Questa Sentenza altro non fa che richiamare e confermare un principio ormai pacifico in Giurisprudenza che costituisce da oltre quattro anni il cardine delle decisioni assunte dai giudici di merito, in favore dei risparmiatori nelle cause aventi ad oggetto la negoziazione di azioni, obbligazioni, quote di fondi, derivati , warrant etc. .
Sinceramente per noi questa sentenza non è innovativa, ma è solo una conferma !

giovedì 19 febbraio 2009

AUTO-FINANZIATEVI



Gran parte dei conti correnti con scoperto contengono pattuizioni nulle e generano saldi non corrispondenti alla reale consistenza del debito verso la banca: la ricostruzione delle operazioni transitate sul c/c secondo valide condizioni, riduce notevolmente e talvolta annulla il debito verso la banca, fino a determinare in alcuni casi un saldo con segno positivo per il cliente.

I casi più fruttuosi riguardano c/c accesi prima del 22.4.2000. In tali contratti i risultati delle perizie contabili hanno portato ad ottenere la restituzione dagli istituti di credito, dal 50% sino all'80% delle somme versate per interessi e spese nell'intero periodo.

Per i contratti di c/c successivi all'aprile 2000 spesso si è convinti di avere sottoscritto un documento inattaccabile, perchè magari è compresa la clausola degli interessi da calcolarsi per lo stesso periodo sia a dare che avere (es. capitalizzazione trimestrale degli interessi dare/avere); ciò non basta perchè detta clausola va sottoscritta separatamente dal correntista (così detta clausola vessatoria).

Spesso è specificata la percentuale della commissione massimo scoperto (CMS). Ciò non basta perchè è necessario che nel contratto sia indicato espressamente il criterio di calcolo .

Spesso la decorrenza delle valute è pattuita illegittimamente: ovvero la diversa contabilizzazione delle operazioni effettuate in conto corrente NON risulta approvata specificamente con sottoscrizione separata.

In ogni caso non temiate azioni ritorsive della banca, come il rientro immediato, o la segnalazione alla centrale rischi, perchè una valida contestazione giudiziale del saldo, congela il debito ed impedisce alla banca di proporre qualsiasi azione in danno del cliente.

E' UNA OCCASIONE UNICA PER RIFINANZIARSI CHE LE IMPRESE NON POSSONO PERDERE.

Per eventuali approfondimenti contattateci in posta privata:mercatoliberolegal@gmail.com

mercoledì 18 febbraio 2009

...RIDATECI I SOLDI...


La maggior parte degli italiani possiede una casa di proprietà, e la maggior parte dei proprietari di casa l'ha acquistata con mutuo.
Prendiamolo dal cassetto questo contratto di mutuo e diamoci un'occhiatina...
Da spartiacque fa la legge 108/96, che introduce il c.d. "tasso-soglia" oltre il quale il tasso d'interesse è da considerarsi usurario.
L'art.2 di detta legge prevede che il limite del tasso, "oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. ... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
Quindi, nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Legge 7/3/1996 n.108 la clausola d'interessi è NULLA quando il tasso effettivo supera il tasso soglia usurario, costituito dal tasso effettivo medio aumentato della metà. La conseguenza è che non è dovuta alcuna somma a titolo di interessi e quindi quelli versati dovranno essere restituiti dalla banca.
Per quanto riguarda i contratti stipulati ante 1996 il solerte Legislatore intervenne con il D.L. 394/2000 (convertito in Legge 24/2001) con il così detto "secondo decreto salva-banche" il quale stabilì che ..."si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Per cui per i contratti stipulati successivamente al D.L. 394/2000, in caso di usurarietà originaria (superamento del tasso soglia già al momento della stipula del contratto) si applica la sanzione della non debenza di alcun interesse, mentre nel caso di usurarietà sopravvenuta (superamento del tasso soglia in un momento successivo alla stipula del contratto), si ha comunque la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia usurario. Naturalmente in questi casi si potrà procedere alla richiesta degli interessi versati e non dovuti.
ASPETTO IMPORTANTISSIMO: nei contratti è indicato un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o un TAEG (Tasso Annuo Effttivo Globale). ATTENZIONE: spesso nella determinazione di tale tasso non sono computate voci di spesa sostenute dal cliente che comportano lievitazione del tasso effettivo ovvero del costo concretamente sopportato: ad es. assicurazione, spese di istruttoria, spese per incasso della singola rata, interessi anatocistici non pattuiti, effetti cambiari, ogni ulteriore costo sostenuto dal cliente per le garanzie pretese dalla banca(ivi compresi titoli azionari o obbligazionari).
Non trascuratele, perchè anche una minima voce potrebbe far superare la soglia usuraria, con la conseguenza che tutti i soldi versati a titolo di interessi dovranno essere restituiti dalla banca !!!
Sù...dateci un'occhiatina...

lunedì 9 febbraio 2009

INTERESSI AL LUMICINO

"Nooo... io i soldi li tengo alla posta..."
Quante volte abbiamo sentito questa espressione ? Peccato però che anche il risparmio considerato al sicuro, con un tasso di interesse sicuro, oggi non lo è più.
In effetti le unit linked ed altri pordotti proposti altro non sono che strumenti finanziari con sottostante derivati, il più delle volte non conoscibili.
Il denaro deve essere di per sè produttivo di interessi e se è vero, come sarà vero che il capitale alla scadenza è garantito (salvo default), tale garanzia, però non è operativa per gli interessi collegati all'intero periodo dell'investimento.
Conseguenza : ho immobilizzato denaro, qualcuno lo avrà usato, ed io alla scadenza di dieci/quindici anni mi ritroverò con la sorta capitale di allora, avendo subito danni anche per le così dette perdite di chances.
L'utente dell'ufficio postale non è certo un risparmiatore con medio-alta propensione al rischio, e pertanto l'intermediario deve offrire tutte le garanzie di informazione sul prodotto e deve effettuare una puntuale profilatura del cliente come prevede sia il T.U.F. che il Regolamento Consob, e dal novembre 2007 la MIFID.
OCCHIO AI TRASFORMATORI: POTRESTE RIMANERE FULMINATI !!!

venerdì 6 febbraio 2009

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE BANCARIA



Per poter verificare il "corretto" comportamento della banca è necessario acquisire tutta la documentazione, a partire dal contratto sino alle attestazioni delle singole operazioni.
Solitamente ci si appella all'art.119 del T.U.B. , e ci si imbatte in una risposta della banca che richiede somme per l'estrazione delle copie. Tale comportamento è sicuramente corretto in quanto il T.U.B. prevede la corresponsione delle spese, ed a volte anche a causa dell'esoso costo da anticipare, si desiste dal proseguire.
Ma vi è una strada alternativa, ormai anche ai più conosciuta: la richiesta dei propri dati personali ai sensi dell'art.7 e 8 del codice della privacy. Se in seguito a messa in mora dell'istituto di credito, la richiesta rimane inevasa, sarà possibile adire il Garante, che a seguito di breve istruttoria, intimerà alla banca la consegna gratuita della documentazione richiesta, con refusione delle spese anticipate (per l'iscrizione al ruolo del ricorso, sarà necessario versare su un c/c postale intestato al Garnte la somma di € 150.00).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci

mercoledì 4 febbraio 2009

PUNTO DI DOMANDA


Le sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza del 04.11.2004 si sono pronunciate definitivamente sull'invalidità delle clausole anatocistiche nei contratti stipulati prima del 22.4.2000.
Ciò significa che le banche hanno preteso ed ottenuto dai correntisti interessi sugli interessi passivi non dovuti. Richiesti cioè non in forza di una legge, ma di una consuetudine.
Domanda: quanti correntisti sono stati contattati dalla banca per la restituzione del maltolto?
Domanda: vi hanno offerto condizioni più vantaggiose per compensare il maltolto?

NON SOLO RISPARMIO










Buongiorno a tutti


ieri c'è stata una grande "affluenza" sul blog, che ci motiva a scrivere ancora...



Pensavamo, dato il target del blog, di scrivere sopratutto circa le problematiche del risparmio, ma abbiamo visto che è notevole la domanda relativa alle "patologie" del credito: mutui, conti correnti in rosso, finanziamenti erogati a vario genere.



Probabilmente perchè i lettori del blog oltre ad essere risparmiatori sono anche imprenditori, artigiani, o il cosidetto popolo delle partite IVA, o lavoratori dipendenti con la preoccupazione della rata mensile.



Ed allora diamo una informativa circa l'azione per ottenere , la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle banche durante il rapporto di credito, che può essere intrapresa sia dalle imprese che da qualsiasi altro operatore economico che abbia intrattenuto, o intrattenga, con uno o più istituti di credito, rapporti di conto corrente con apertura di credito (scoperto e fido), o di mutuo.



Occorre far presente che, nel caso in cui il conto sia già estinto, dalla chiusura definitiva del rapporto non devono essere decorsi oltre dieci anni, sempre che tale chiusura non sia avvenuta con atto di transazione sottoscritto dal cliente, o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale passato in giudicato (ossia non più opponibile).



Potranno essere richiesti in restituzione gli importi risultanti dal ricalcolo delle somme a debito ed a credito delle parti epurate dai versamenti effettuati:



- per interessi calcolati sugli interessi trimestrali, commissione di massimo scoperto ed ogni altra voce passiva a carico del cliente;



- per ed in seguito a modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali originariamente concordate per iscritto;



- per spese, oneri e provvigioni non previste in contratto;



- per interessi usurari (ovvero interessi superiori al tasso soglia del periodo di riferimento);



- per interessi determinati sulla scorta di clausole di rinvio agli usi;



- per antergazione delle operazioni di addebito e postergazione di quelle in accredito (c.d. valuta fittizia);



- per importi relativi a contratti collegati (finanziamento su portafoglio commerciale, sconto titoli, anticipi all'esportazione etc...).



E' ovvio che più consistenti risulteranno le movimentazioni, più lunga la durata del rapporto, più alti saranno gli importi rimborsabili.



Il diritto a reclamare le somme collegate alle voci su indicate e l'entità delle stesse, non potrà che essere valutato caso per caso, essendo suscettibile di variazione, ma è possibile affermare, sin da ora, che nella totalità dei casi, le banche sulla base di indicazioni provenienti dall'ABI e sostenute dalla Banca d'Italia, hanno lucratosui clienti, applicando condizioni e prezzi non rispettosi della normativa.






venerdì 30 gennaio 2009

NON DATEVI LA COLPA



Sono sempre più numerose le condanne delle banche a risarcire gli investitori traditi dal risparmio. Le ipotesi riguardano, oltre i casi più noti di risparmiatori inesperti, che su indicazione del consulente o su propria iniziativa hanno acquistato prodotti finanziari rivelatisi ad alto rischio e dunque inadeguati al proprio profilo, anche e sempre più frequentemente clienti “evoluti” con buone capacità finanziarie.
Pertanto, anche quando ci si sente unici artefici delle perdite subite, per aver da soli determinato la scelta di investire nello specifico strumento finanziario, possono essere, invece, ravvisate cause di responsabilità della banca intermediaria che è sempre tenuta a vigilare nell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato mobiliare, sulla natura degli investimenti effettuati.
In questa direzione, segnaliamo tra i numerosi casi risolti in sede giudiziaria, in senso favorevole all’investitore, quello relativo ad un contratto di “ trading on line” per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini nonché amministrazione di strumenti finanziari, in cui la banca intermediaria, omettendo di segnalare al risparmiatore, l’entità della perdita effettiva o potenziale, generata dagli acquisti di warrant, è stata ritenuta inadempiente e condannata al risarcimento del danno.
Il cliente aveva disposto direttamente, transazioni di covered warrant che nell’arco di pochi giorni avevano determinato una perdita di conto corrente pari al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il giudice del merito, avendo constatato che, nonostante la perdita avesse raggiunto i limiti previsti dal regolamento Consob, la banca se pure obbligata, non aveva informato per iscritto e tempestivamante l’investitore. Nella motivazione, il Tribunale, precisava che in seguito alla delibera Consob n. 12049 del marzo 2000, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 28 del Regolamento, per le sole operazioni in strumenti derivati, erano stati estesi anche ai warrant, eppertanto la disciplina doveva ritenersi applicabile anche all’ipotesi in esame.
In ogni caso, al di là delle decisioni assunte dai giudici di merito e di legittimità, negli ultimi anni, va evidenziato che esiste una normativa chiara e puntuale che regola il rapporto di intermediazione finanziaria tra banca – sim e investitore, contenuta tutta nel Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Consob.
Quanto in essi complessivamente prescritto non lascia alcun dubbio interpretativo in ordine agli obblighi comportamentali, facenti capo alle banche. Ciò nonostante essi vengono elusi dagli intermediari che, nell’intento di lucrare su spese e commissioni sacrificano, mortificandolo, il ruolo loro affidato dalla legge di garanti della regolarità del mercato.

BENTROVATI TUTTI ...

Quando Paolo Barrai ci ha contattato, ricordiamo bene che ci disse di non sapere perchè l'avesse fatto, ma ormai travolto dai ritmi del suo blog, faceva alcune cose d'istinto, solo perchè gli sembravano buone...

La nostra presenza, in questo blog, conferma che Paolo Barrai ha ...un buon istinto, avendo realizzato un'altra iniziativa a tutela dei risparmiatori.

In effetti il nostro studio si occupa unicamente di contenzioso del credito e del risparmio ed offre consulenza legale ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di contratti bancari in senso lato.

Perciò quando ci siamo sentiti successivamente, e sopratutto incontrati a Siena nell'evento organizzato da MERCATO LIBERO con le liste civiche, le idee e le finalità della nostra collaborazione, si sono schiarite: rendere il blog il più completo possibile e fruibile per i tanti risparmiatori italiani che giornalmente si pongono numerose domande, offrendo una informazione difficilmente riscontrabile "nell'ortodossia mediatica".

E' vero: questo è un periodo nel quale l'investitore è molto più attento alle borse ed agli indici, ma noi non siamo nè analisti, nè consulenti finanziari, ma "semplicemente" avvocati: ossia verifichiamo il comportamento degli intermediari e la regolarità dei contratti relativi all'acquisto di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, derivati ...) e la loro rispondenza alla normativa di settore.

I nostri post saranno su singole problematiche emerse dal lavoro quotidiano, aspetti magari anche sin troppo specifici, ma che sicuramente per analogia si attagliano a numerosissimi altri casi.

Noi non abbiamo mai scritto sui blog. Non sappiamo neanche quanto disponibilità di tempo avremo per farlo. Probabilmente non abbiamo il linguaggio giusto e dobbiamo sempre parametrarci con i doverosi limiti imposti dall'art.17 del codice deontologico professionale.

Comunque partiamo per questa avventura, sperando di poter gestire puntualmente la discussione che questo blog genererà.