lunedì 23 marzo 2009

LE BANCHE SI INCHINANO






















Sul PLUS24 di sabato scorso (21.3.2009) a pagina 25 è pubblicato un articolo che altro non fa che confermare quanto da noi scritto il 06.2.u.s. nel post "richiesta documentazione bancaria".Viene commentata una decisione del Garante per la privacy, con la quale alla banca viene intimato di consegnare gratuitamente al correntista, la documentazione richiesta, esulando dall'applicazione di quanto previsto dall'art.119 del T.U.B., che prevede il rimborso delle spese sostenute e deliberate dall'Istituto.Per completezza di informazione pubblichiamo l'ultima decisione del Garante da noi ottenuta per la medesima richiesta. Potrete notare che la Banca dopo una strumentale difesa, si è "inchinata" ed ha fornito tutta la documentazione come da noi richiesta. Di conseguenza il Garante ha dichiarato il "non luogo a provvedere" (avendo la banca ottemperato), condannandola alla spese.

PER INGRANDIRE CLICCA SUL PROVVEDIMENTO




mercoledì 11 marzo 2009

DERIVATI...OSCURI


Da oltre un anno si parla molto di derivati e della loro rischiosità latente. Più che latente per molti purtroppo è già stata devastante. Questo strumento finanziario è per tutti un salto nel buio, una sorta di gioco o scommessa, con un tetto massimo di eventuali perdite (margine), e costituzioni di garanzie per l'intermediario, che comporta un notevole "ingessamento" della liquidità, sopratutto per la fumosità della loro determinazione (contrariamente a quanto previsto dall'art.30 comma 2 lett.e) Reg. CONSOB 11522/98). E' pur vero che c'è stato un periodo in cui si è guadagnato bene, ma naturalmente, come è logico che sia, allorquando si iniziano ad accusare "calci nei denti" ci si adopera per saperne di più.
E non crediate che la problematica dei derivati riguardi unicamente gli investitori assidui dei "borsini" o gli "ingegneri della finanza".
Il derivato è camaleontico: lo si può vendere anche come una assicurazione sul rischio di oscillazione dei tassi (swap), per chi ha stipulato un mutuo, o come una unit o index linked con capitale garantito a scadenza.
In tutti i casi di acquisto, consapevole o meno, la banca o l'intermediario è obbligato a comunicare formalmente all'investitore l'eventuale perdita , potenziale o effettiva, superiore al 50% (art.28 punto3 Reg. CONSOB 11522/98).
Consiglio pratico per una maggiore consapevolezza della consistenza dei propri risparmi:
chiedere alla banca la valorizzazione (quantificazione in termini reali) del proprio investimento, tale da verificare l'eventuale esistenza di una perdita, e l'entità della stessa.
E' evidente che laddove dovesse risultare una perdita superiore al 50% del capitale investito, potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale per l'omessa segnalazione, cui conseguirà una responsabilità risarcitoria nei confronti del risparmiatore.

giovedì 5 marzo 2009

STATO DI EMERGENZA

Tra le tante ce ne è una gravissima!!!
In un contesto economico e sociale, come il nostro attuale, gli alfieri della democrazia, ossia operatori dell'informazione e della giustizia, dovrebbero trovare la loro esaltazione.
Invece tentennano, vuoi per scarsa preparazione, vuoi per .........
Anche nei piccoli Tribunali di provincia devono essere istituite sezioni dedicate esclusivamente al contenzioso dei contratti bancari, e non lasciare i cittadini in balìa di giudici tutelari o con limitatissima esperienza. Deve essere istituito un elenco di C.T.U. (Consulenti Tecnici d'Ufficio) con preparazione specifica e che non dicano laconicamente:"non credo che la Banca possa sbagliare!"
La democrazia lo esige...!!!