giovedì 26 febbraio 2009

"QUADERNO INFORMATIVO"



Chiunque voglia ricevere gratuitamente, a mezzo posta ordinaria, il quaderno informativo "Banche e clienti" (cartaceo 20x20) può farcene richiesta comunicandoci il proprio indirizzo tradizionale (non elettronico) sulla mail privata: mercatoliberolegal@gmail.com
L'informativa è interamente dedicata al contenzioso del credito con particolare riferimento alla ricostruzione dei conti correnti bancari alla luce della consolidata giurisprudenza

ITALIAN'S STORY


E' giovedì sera, riceviamo allo studio una telefonata di un imprenditore di Prato:

"Ho un problema con le banche, ho letto la vostra brochure "Banche & Clienti" ed ho pensato di chiamarvi. Sapete... ho contattato diversi studi legali in zona, e tutti mi hanno detto che non mi conveniva mettermi contro le banche..., ma io questa volta non mi arrendo !!! "

Va bene, mercoledì a mezzogiorno siamo da voi a Prato.

In effetti la moglie, estranea all'attività imprenditoriale del marito si era vista recapitare due comunicazioni da parte di due istituti di credito diversi, di rientro immediato con blocco di carta di credito, telepass e quant'altro.

Il marito dal canto suo, la settimana prima aveva ottenuto(!!!) la sentenza dichiarativa di fallimento della società, su propria istanza...

I consulenti incaricati dalla società, di fronte alla notifica di vari decreti ingiuntivi proposti dalle banche, pur in pendenza dei termini per le opposizioni, gli avevano consigliato (!!!) di dichiarare fallimento. Così è andata a farsi benedire una società attiva da oltre venti anni con fatturati anche cospicui.

Si tenga presente che i conti correnti e gli affidamenti di cui ai decreti ingiuntivi erano stati accesi oltre venti anni addietro: ciò significava che, quanto maturato almeno sino al 2000 a titolo di interessi anatocistici, di Commissione Massimo Scoperto, spese e commissioni variate nel tempo, e la c.d. valuta fittizia (antergazione e portergazione delle valute) andavano richiesti in restituzione maggiorati degli interessi, e se i contratti non erano stati rinegoziati, o rinegoziati male alla luce della nuova normativa, tale restituzione andava effettuata anche per i periodi successivi.

Ma ormai la frittata (... e che frittata!!!) era stata fatta.

Ci auguriamo che il curatore fallimentare si faccia coraggio e farà proporre tutte le opposizioni, determinando così un passivo fallimentare sicuramente inferiore a quello dichiarato, consentendo alla società fallita di liberare cespiti dalla tenaglia fallimentare.

La cosa che però più ci ha colpito è stata la "rassegnazione" di fior fiore di professionisti nei confronti delle banche. Alcuni hanno candidamente dichiarato: "...ma io di queste vicende non ne capisco nulla ...!" altri hanno riaffermato: ..."attenzione però che con questa banca lei ha ancora il mutuo sulla casa...!!!".

E allora ???????

Maaagari ... la banca ponesse in essere azioni ritorsive per contratti diversi ..., ci sarebbe da divertirsi ( si fa per dire) davvero!

Ma la questione ancora più buia era la chiusura dei conti alla moglie: perchè? se completamente estranea alla società?

Da una indagine presso la Banca d'Italia, invece, si è riscontratto che la moglie quindici anni addietro aveva rilasciato una fideiussione fino a vecchie £200.000.000 in favore della società!

Naturalmente essendo fallita la società (su consiglio sempre di professionisti che eventualmente non avevano considerato tutto...) il cervellone bancario ha posto in sofferenza anche la moglie.

Quella fideiussione, a dire dei clienti, era del tutto sconosciuta, per poi risalire controllando le date, che la sottoscrizione avvenne unitamente ad una montagna di carte allorquando i coniugi aprirono un conto cointestato per le esigenze della famiglia, e non certo della società. Ma queste argomentazioni saranno di difficile prova...

Comunque su questi conti della moglie chiusi dalle banche ci sarà sicuramente da recuperare, agendo in anticipo se in possesso di tutta la documentazione, paralizzando l'azione della Banca, considerato che anche la loro accensione è datata nel tempo.

Illustrando poi la casistica e le ragioni giuridiche delle nostre argomentazioni, i coniugi hanno preso respiro e tirato fuori dal cassetto altri conti correnti chiusi volontariamente gli scorsi anni saldando il passivo. Ecco: da quelli sicuramente trarrano una fonte di autofinanziamento, che allieverà le ferite...

Considerazione finale: non fermatevi alla prima stazione, dopo avere ascoltato il primo medico chiedete un secondo consulto. Diffidate dai professionisti che ancor prima di esaminare le documentazioni vi fanno...calare la brache !!!

AGGIORNAMENTO



Ci scusiamo per l'assenza con i lettori del blog, ma in questi ultimi giorni siamo stati in giro per l'Italia (per motivi professionali) conoscendo storie che vi racconteremo nel pomeriggio.

Chissà quanti di voi si ritroveranno in quanto abbiamo riscontrato !!!

venerdì 20 febbraio 2009

POMODORI SECCHI

Un noto quotidiano che si occupa di mercati finanziari, oggi con grande enfasi riporta la notizia che un istituto di credito è stato condannato dal Tribunale di Milano per avere collocato titoli (BOND CIRIO) in conflitto di interessi... .
Bene, ... ma la notizia qual è ???
E perchè tanta meraviglia ???
Evidentemente noi diamo per scontate delle situazioni, che scontate non sono...
Sapete perchè la banca è stata condannata ?
Perchè non ha osservato il dovere di informazione dovuto (a pena di annullabilità del contratto con la conseguenza della restituzione dell'intero capitale investito a titolo di risarcimento danni) previsto dal Regolamento Consob 11522/98 e dal T.U.F. .
Questa Sentenza altro non fa che richiamare e confermare un principio ormai pacifico in Giurisprudenza che costituisce da oltre quattro anni il cardine delle decisioni assunte dai giudici di merito, in favore dei risparmiatori nelle cause aventi ad oggetto la negoziazione di azioni, obbligazioni, quote di fondi, derivati , warrant etc. .
Sinceramente per noi questa sentenza non è innovativa, ma è solo una conferma !

giovedì 19 febbraio 2009

AUTO-FINANZIATEVI



Gran parte dei conti correnti con scoperto contengono pattuizioni nulle e generano saldi non corrispondenti alla reale consistenza del debito verso la banca: la ricostruzione delle operazioni transitate sul c/c secondo valide condizioni, riduce notevolmente e talvolta annulla il debito verso la banca, fino a determinare in alcuni casi un saldo con segno positivo per il cliente.

I casi più fruttuosi riguardano c/c accesi prima del 22.4.2000. In tali contratti i risultati delle perizie contabili hanno portato ad ottenere la restituzione dagli istituti di credito, dal 50% sino all'80% delle somme versate per interessi e spese nell'intero periodo.

Per i contratti di c/c successivi all'aprile 2000 spesso si è convinti di avere sottoscritto un documento inattaccabile, perchè magari è compresa la clausola degli interessi da calcolarsi per lo stesso periodo sia a dare che avere (es. capitalizzazione trimestrale degli interessi dare/avere); ciò non basta perchè detta clausola va sottoscritta separatamente dal correntista (così detta clausola vessatoria).

Spesso è specificata la percentuale della commissione massimo scoperto (CMS). Ciò non basta perchè è necessario che nel contratto sia indicato espressamente il criterio di calcolo .

Spesso la decorrenza delle valute è pattuita illegittimamente: ovvero la diversa contabilizzazione delle operazioni effettuate in conto corrente NON risulta approvata specificamente con sottoscrizione separata.

In ogni caso non temiate azioni ritorsive della banca, come il rientro immediato, o la segnalazione alla centrale rischi, perchè una valida contestazione giudiziale del saldo, congela il debito ed impedisce alla banca di proporre qualsiasi azione in danno del cliente.

E' UNA OCCASIONE UNICA PER RIFINANZIARSI CHE LE IMPRESE NON POSSONO PERDERE.

Per eventuali approfondimenti contattateci in posta privata:mercatoliberolegal@gmail.com

mercoledì 18 febbraio 2009

...RIDATECI I SOLDI...


La maggior parte degli italiani possiede una casa di proprietà, e la maggior parte dei proprietari di casa l'ha acquistata con mutuo.
Prendiamolo dal cassetto questo contratto di mutuo e diamoci un'occhiatina...
Da spartiacque fa la legge 108/96, che introduce il c.d. "tasso-soglia" oltre il quale il tasso d'interesse è da considerarsi usurario.
L'art.2 di detta legge prevede che il limite del tasso, "oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. ... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
Quindi, nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Legge 7/3/1996 n.108 la clausola d'interessi è NULLA quando il tasso effettivo supera il tasso soglia usurario, costituito dal tasso effettivo medio aumentato della metà. La conseguenza è che non è dovuta alcuna somma a titolo di interessi e quindi quelli versati dovranno essere restituiti dalla banca.
Per quanto riguarda i contratti stipulati ante 1996 il solerte Legislatore intervenne con il D.L. 394/2000 (convertito in Legge 24/2001) con il così detto "secondo decreto salva-banche" il quale stabilì che ..."si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Per cui per i contratti stipulati successivamente al D.L. 394/2000, in caso di usurarietà originaria (superamento del tasso soglia già al momento della stipula del contratto) si applica la sanzione della non debenza di alcun interesse, mentre nel caso di usurarietà sopravvenuta (superamento del tasso soglia in un momento successivo alla stipula del contratto), si ha comunque la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia usurario. Naturalmente in questi casi si potrà procedere alla richiesta degli interessi versati e non dovuti.
ASPETTO IMPORTANTISSIMO: nei contratti è indicato un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o un TAEG (Tasso Annuo Effttivo Globale). ATTENZIONE: spesso nella determinazione di tale tasso non sono computate voci di spesa sostenute dal cliente che comportano lievitazione del tasso effettivo ovvero del costo concretamente sopportato: ad es. assicurazione, spese di istruttoria, spese per incasso della singola rata, interessi anatocistici non pattuiti, effetti cambiari, ogni ulteriore costo sostenuto dal cliente per le garanzie pretese dalla banca(ivi compresi titoli azionari o obbligazionari).
Non trascuratele, perchè anche una minima voce potrebbe far superare la soglia usuraria, con la conseguenza che tutti i soldi versati a titolo di interessi dovranno essere restituiti dalla banca !!!
Sù...dateci un'occhiatina...

lunedì 9 febbraio 2009

INTERESSI AL LUMICINO

"Nooo... io i soldi li tengo alla posta..."
Quante volte abbiamo sentito questa espressione ? Peccato però che anche il risparmio considerato al sicuro, con un tasso di interesse sicuro, oggi non lo è più.
In effetti le unit linked ed altri pordotti proposti altro non sono che strumenti finanziari con sottostante derivati, il più delle volte non conoscibili.
Il denaro deve essere di per sè produttivo di interessi e se è vero, come sarà vero che il capitale alla scadenza è garantito (salvo default), tale garanzia, però non è operativa per gli interessi collegati all'intero periodo dell'investimento.
Conseguenza : ho immobilizzato denaro, qualcuno lo avrà usato, ed io alla scadenza di dieci/quindici anni mi ritroverò con la sorta capitale di allora, avendo subito danni anche per le così dette perdite di chances.
L'utente dell'ufficio postale non è certo un risparmiatore con medio-alta propensione al rischio, e pertanto l'intermediario deve offrire tutte le garanzie di informazione sul prodotto e deve effettuare una puntuale profilatura del cliente come prevede sia il T.U.F. che il Regolamento Consob, e dal novembre 2007 la MIFID.
OCCHIO AI TRASFORMATORI: POTRESTE RIMANERE FULMINATI !!!

venerdì 6 febbraio 2009

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE BANCARIA



Per poter verificare il "corretto" comportamento della banca è necessario acquisire tutta la documentazione, a partire dal contratto sino alle attestazioni delle singole operazioni.
Solitamente ci si appella all'art.119 del T.U.B. , e ci si imbatte in una risposta della banca che richiede somme per l'estrazione delle copie. Tale comportamento è sicuramente corretto in quanto il T.U.B. prevede la corresponsione delle spese, ed a volte anche a causa dell'esoso costo da anticipare, si desiste dal proseguire.
Ma vi è una strada alternativa, ormai anche ai più conosciuta: la richiesta dei propri dati personali ai sensi dell'art.7 e 8 del codice della privacy. Se in seguito a messa in mora dell'istituto di credito, la richiesta rimane inevasa, sarà possibile adire il Garante, che a seguito di breve istruttoria, intimerà alla banca la consegna gratuita della documentazione richiesta, con refusione delle spese anticipate (per l'iscrizione al ruolo del ricorso, sarà necessario versare su un c/c postale intestato al Garnte la somma di € 150.00).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci

mercoledì 4 febbraio 2009

PUNTO DI DOMANDA


Le sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza del 04.11.2004 si sono pronunciate definitivamente sull'invalidità delle clausole anatocistiche nei contratti stipulati prima del 22.4.2000.
Ciò significa che le banche hanno preteso ed ottenuto dai correntisti interessi sugli interessi passivi non dovuti. Richiesti cioè non in forza di una legge, ma di una consuetudine.
Domanda: quanti correntisti sono stati contattati dalla banca per la restituzione del maltolto?
Domanda: vi hanno offerto condizioni più vantaggiose per compensare il maltolto?

NON SOLO RISPARMIO










Buongiorno a tutti


ieri c'è stata una grande "affluenza" sul blog, che ci motiva a scrivere ancora...



Pensavamo, dato il target del blog, di scrivere sopratutto circa le problematiche del risparmio, ma abbiamo visto che è notevole la domanda relativa alle "patologie" del credito: mutui, conti correnti in rosso, finanziamenti erogati a vario genere.



Probabilmente perchè i lettori del blog oltre ad essere risparmiatori sono anche imprenditori, artigiani, o il cosidetto popolo delle partite IVA, o lavoratori dipendenti con la preoccupazione della rata mensile.



Ed allora diamo una informativa circa l'azione per ottenere , la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle banche durante il rapporto di credito, che può essere intrapresa sia dalle imprese che da qualsiasi altro operatore economico che abbia intrattenuto, o intrattenga, con uno o più istituti di credito, rapporti di conto corrente con apertura di credito (scoperto e fido), o di mutuo.



Occorre far presente che, nel caso in cui il conto sia già estinto, dalla chiusura definitiva del rapporto non devono essere decorsi oltre dieci anni, sempre che tale chiusura non sia avvenuta con atto di transazione sottoscritto dal cliente, o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale passato in giudicato (ossia non più opponibile).



Potranno essere richiesti in restituzione gli importi risultanti dal ricalcolo delle somme a debito ed a credito delle parti epurate dai versamenti effettuati:



- per interessi calcolati sugli interessi trimestrali, commissione di massimo scoperto ed ogni altra voce passiva a carico del cliente;



- per ed in seguito a modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali originariamente concordate per iscritto;



- per spese, oneri e provvigioni non previste in contratto;



- per interessi usurari (ovvero interessi superiori al tasso soglia del periodo di riferimento);



- per interessi determinati sulla scorta di clausole di rinvio agli usi;



- per antergazione delle operazioni di addebito e postergazione di quelle in accredito (c.d. valuta fittizia);



- per importi relativi a contratti collegati (finanziamento su portafoglio commerciale, sconto titoli, anticipi all'esportazione etc...).



E' ovvio che più consistenti risulteranno le movimentazioni, più lunga la durata del rapporto, più alti saranno gli importi rimborsabili.



Il diritto a reclamare le somme collegate alle voci su indicate e l'entità delle stesse, non potrà che essere valutato caso per caso, essendo suscettibile di variazione, ma è possibile affermare, sin da ora, che nella totalità dei casi, le banche sulla base di indicazioni provenienti dall'ABI e sostenute dalla Banca d'Italia, hanno lucratosui clienti, applicando condizioni e prezzi non rispettosi della normativa.