martedì 28 aprile 2009

NUOVI UFFICI A MILANO E ROMA


A tutti i lettori del blog comunichiamo che a partire dal 1° maggio 2009 saranno operativi i nuovi uffici a Milano e Roma dello "studio legale associato Verlingieri & Di Pietro". E' pur vero che internet accorcia le distanze, ma abbiamo avuto conferme che è necessario un incontro de visu con i clienti delusi dalle banche, che ci permette di argomentare ed illustrare compiutamente le possibilità di recupero nei contenziosi bancari, o anche solo per fornire una consulenza legale.
A Milano (20121) saremo in via Monte di Pietà 21 con questi recapiti telefonici: tel. 02.86337459 - fax: 02.86337400.
A Roma (00186) saremo in via Antonio Salandra 18 con questi recapiti telefonici: tel 06. 42272306 - fax 06. 42274000.

mercoledì 15 aprile 2009

TASSO CHE VA, TASSO CHE VIENE...


Su un noto settimanale di economia e finanza operativa, sabato scorso abbiamo letto un articolo di un esperto professionista milanese, attento alle tematiche sulle conflittualità tra banche e clienti.


In particolare è stato censurato il comportamento delle banche nell'esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche nei rapporti di credito, invitando i "correntisti a contestare l'aumento dei tassi ed ogni altra richiesta di restituzione non adeguatamente motivata". Sinceramente ci sentiamo meno soli, e riscontriamo con favore l'impegno di una autorevole firma al fianco della piccola e media impresa, nell'impari rapporto con il mondo del credito. L'iniziativa ci esorta ad un approfondimento tecnico-legale della questione, che speriamo sia utile a fornire ulteriori elementi di valutazione.

E' noto come lo "ius variandi" declinato in ambito creditizio consista nella pratica invalsa tra le banche di apportare delle modifiche ai contratti di durata (es. apertura di credito in conto corrente, mutuo...) con i clienti, modifiche che solitamente danno origine per quest'ultimi a conseguenze peggiorative. Più precisamente tale pratica consente alle banche di modificare unilateralmente le condizioni stabilite nei suddetti contratti, semprechè il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni vengano comunicate nei modi stabiliti dal CICR (art.118 del T.U.B.). Invero il CICR ha dato seguito al disposto di cui all'art.118 dopo diversi anni dall'entrata in vigore del T.U.B., andando a disciplinare le modalità di comunicazione delle variazioni negoziali, solo con la delibera del 04.3.2003. Quest'ultima ha previsto sia che "le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni delle operazioni e dei servizi fossero comunicate con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute", sia che "variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", salvo però ad essere poi "comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile". In ogni caso, fermo l'art.118 cit., per il periodo precedente al 2003 è mancata una delibera del CICR che regolamentasse espressamente la fattispecie. Ciò nonostante deve ritenersi anche in assenza di tale deliberato, che fosse pur sempre imprescindibile onere della banca comunicare per iscritto le modificazioni peggiorative disposte unilateralmente a carico dei clienti. Una tale interpretazione appare l'unica a rispondere ai canoni di trasparenza dei rapporti bancari, in uno alle ragioni di più efficace tutela del contraente debole, princìpi per altro che hanno caratterizzato la legislazione del settore bancario, sin dalla Legge 154/92 e consolidati e rafforzati nella successiva Legge 248/2006, (che ha convertito con modifiche il c.d. decreto Bersani).

Nella citata ultima normativa, viene introdotto il criterio del "giustificato motivo", ovvero anche in presenza della specifica sottoscrizione da parte del cliente della clausola afferente lo ius variandi, il Legislatore impone quale ulteriore condizione, la sussistenza di un "giustificato motivo" a base della variazione sfavorevole, adeguatamente rappresentato nella comunicazione. E' questo il punto dolente, vero incubo di tutti i correntisti: qual è il giustificato motivo???

Sul punto la Giurisprudenza ha elaborato una serie di ipotesi, che sinteticamente possono rappresentarsi in due orientamenti; l'uno più favorevole al cliente in cui è stato ritenuto insufficiente la circostanza del generale andamento dei tassi e dell'economia a giustificare una variazione peggiorativa per il cliente, pretendendo invece la specificazione delle concrete ragioni che nei singoli rapporti si appalesano, l'altra francamente minoritaria, che invece ritiene sufficiente il mutato andamento generale dell'economia.

In conclusione non si può non condividere l'invito a "contestare l'aumento dei tassi ed ogni richiesta di restituzione non adeguatamente motivata" ed a vigilare sulle procedure adottate dalla banca.
L'inosservanza del comportamento sopra delineato, da parte degli istituti, consente al cliente di ottenere, attraverso la ricostruzione del rapporto alle condizioni più favorevoli pattuite, tutte le somme così indebitamente versate, in ragione dell'illegittima variazione praticata.


martedì 14 aprile 2009

"... E HO DETTO TUTTO..."



Oramai anche i Giudici della Corte d'Appello di Firenze, inaugurando uno stil novo nel redigere sentenze, fanno uso dell'ironia...
La Sentenza riguarda il dovere di informazione verso l'investitore che aveva acquistato obbligazioni Dal Monte e Cirio. Circa l'avere sottoscritto "la liberatoria" senza avere effettuato una esatta profilatura del cliente, i Giudici scrivono: "tale formula è maldestramente maliziosa, quanto inutile (fatti salvi i possibili rilievi di natura penale) che fa pensare al proverbiale ...e ho detto tutto ... di quel celebre film di Totò e Peppino De Filippo"
Di detta Sentenza è stato dato risalto anche sul PLUS24 di sabato scorso, ed avvalora sempre più la tesi che la prassi usata dalle banche per "raccogliere" denaro è del tutto illegittima.
Auguriamoci che altri Giudici non debbano citare Massimo Troisi: "Non ci resta che piangere".

giovedì 9 aprile 2009

NON CI VUOLE JAMES...BASTA BOND ! ! !


Il balletto... è finito !
Il primo passo è stato dato oltre cinque anni fa, ma adesso tutto è pronto per il passo d'addio...
Oramai in tutti i Tribunali italiani si è consolidato l'orientamento secondo cui le banche italiane hanno violato l'obbligo informativo nei confronti degli investitori, acquirenti e/o sottoscrittori di bond argentini e disatteso la clausola contenuta nel regolamento di emissione (offering circular), secondo la quale il consorzio bancario di collocamento si impegnava a non vendere il titolo al pubblico, riservandosi l'offerta soltanto ad investitori professionali in grado di valutare il rischio.
Evidenziamo che a nulla rileva l'aver eventualmente aderito all'offerta pubblica di scambio proposta dallo Stato argentino. "Ciò non determina novazione del distinto rapporto obbligatorio tra investitore ed intermediario finanziario che ha procurato i titoli scambiati, nè implica rinunzia ai diritti vantati dal cliente nei suoi confronti o accettazione del suo operato".
Tale circostanza potrà eventualmente incidere nella determinazione dell'entità del risarcimento e quindi sulla valutazione della perdita effettiva.
Cari possessori di bond Argentina, siete pronti per ...il passo d'addio...???

venerdì 3 aprile 2009

BESTIARIO DI RISPOSTE TIPO

Vediamo se riusciamo a raggiungere cento risposte tipo dei funzionari di banca alla richiesta di più approfondite informazioni, o a seguito di un intervento legale stragiudiziale. Iniziamo noi: 1) "avete fatto questa richiesta adesso ci vorranno almeno due mesi " (per fare cosa???) 2) "la privacy non c'entra nulla!" 3) "non potete più rivolgervi a me" 4) "abbiamo inoltrato la richiesta" 5) "è la vita !!!" 6) "l'avvocato ha sbagliato" 7) "stiamo approfondendo" 8) "abbiamo fatto il possibile" 9) " sono qui da poco tempo" 10) " è inutile..."11) " questo è il miglior prodotto" 12) "non dipende da noi, sà la direzione generale" 13) "avete ragione..." 14) "le farò sapere" 15) " adesso la pratica è passata all'ufficio legale" 16) " è colpa dei media..." 17) " stia tranquillo... è in buone mani" 18) "le abbiamo affiancato i nostri migliori consulenti" 19) "... ma Lei ha firmato!" 20) "... peccato... se me lo diceva prima..." 21) "...

Forza arriviamo a cento !
Immaginate la faccia del bancario quando diremo: " e sì questa è la risposta 45...!!!



AVVISO AGLI IMPRENDITORI... IN ROSSO...

Tutti gli imprenditori hanno più conti correnti con la stessa banca. Oltre che richiamare i nostri precedenti post sulle patologie del credito, ed in particolare sulla ricostruzione dei conti correnti, con la epurazione degli interessi anatocistici, la commissione massimo scoperto e le spese non pattuite, oggi forniamo una ulteriore informazione su di una prassi bancaria, oggi sanzionata dalla Giurisprudenza, che determina un moltiplicarsi dei costi per interessi passivi: ossia l'addebito sul c/c bancario di contratti collegati.
Ci riferiamo a: cerditi personali, mutui, anticipazioni fondiarie ed edilizie, crediti agrari, affidamenti in c/c, finanziamenti su portafoglio commerciale (sconto fatture), sconto di titoli, anticipi all'esportazione, bonifici, depositi di titoli a semplice custodia, deposito di titoli a custodia ed amministrazione , gestione di patrimoni mobiliari, negoziazione di titoli, servizi di incasso, locazione di cassette di sicurezza etc...
Detta prassi è un chiaro espediente contabile che consente alle banche di lucrare interessi in misura non definibile ab origine (al momemto della sottoscrizione del contratto) dal cliente, atteso l'effetto moltiplicatore degli interessi che ne deriva. Così accade che in poco tempo l'esposizione debitoria può essere costituita essenzialmente da interessi e, solo in minima parte dalla sorte capitale effettivamente presa in prestito. E' chiara la convenienza da parte della banca a caricare ogni posta passiva derivante da altri contratti o operazioni bancarie svolte dal cliente, sul conto corrente, dal momento che su dette poste passive la banca continua a contabilizzare, trimestralmente, altri interessi. Ciò avviene normalmente per quasi tutti i contratti ed operazioni bancarie, ma la pratica per essere legittima e conforme al dettato di cui all'art.117 T.U.B. deve essere prevista per iscritto, o nel contratto di conto corrente, o nel contratto a questo collegato. Per cui in mancanza di apposita clausola scritta, l'addebito della posta passiva, và espunto dal saldo del conto corrente bancario.
Fate due conticini... e fatevi valere !!!