mercoledì 11 marzo 2009

DERIVATI...OSCURI


Da oltre un anno si parla molto di derivati e della loro rischiosità latente. Più che latente per molti purtroppo è già stata devastante. Questo strumento finanziario è per tutti un salto nel buio, una sorta di gioco o scommessa, con un tetto massimo di eventuali perdite (margine), e costituzioni di garanzie per l'intermediario, che comporta un notevole "ingessamento" della liquidità, sopratutto per la fumosità della loro determinazione (contrariamente a quanto previsto dall'art.30 comma 2 lett.e) Reg. CONSOB 11522/98). E' pur vero che c'è stato un periodo in cui si è guadagnato bene, ma naturalmente, come è logico che sia, allorquando si iniziano ad accusare "calci nei denti" ci si adopera per saperne di più.
E non crediate che la problematica dei derivati riguardi unicamente gli investitori assidui dei "borsini" o gli "ingegneri della finanza".
Il derivato è camaleontico: lo si può vendere anche come una assicurazione sul rischio di oscillazione dei tassi (swap), per chi ha stipulato un mutuo, o come una unit o index linked con capitale garantito a scadenza.
In tutti i casi di acquisto, consapevole o meno, la banca o l'intermediario è obbligato a comunicare formalmente all'investitore l'eventuale perdita , potenziale o effettiva, superiore al 50% (art.28 punto3 Reg. CONSOB 11522/98).
Consiglio pratico per una maggiore consapevolezza della consistenza dei propri risparmi:
chiedere alla banca la valorizzazione (quantificazione in termini reali) del proprio investimento, tale da verificare l'eventuale esistenza di una perdita, e l'entità della stessa.
E' evidente che laddove dovesse risultare una perdita superiore al 50% del capitale investito, potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale per l'omessa segnalazione, cui conseguirà una responsabilità risarcitoria nei confronti del risparmiatore.

6 commenti:

Anonimo ha detto...

ottimo articolo,grazie per l'informazione che fate.

Anonimo ha detto...

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l' investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito 36.

quindi per strumenti derivati si intendono anche le polizze index linked

Anonimo ha detto...

cosa significa self regolution?

Anonimo ha detto...

perchè firmare con riserva di controllo?

Anonimo ha detto...

ma perchè non aggiornate più il blog?

Anonimo ha detto...

Causa forzata assenza, torneremo da oggi ad aggiornare il blog
verlingieri & di pietro