lunedì 14 settembre 2009

MUTUO DI SCOPO


E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.

1 commento:

Laura ha detto...

Se ho capito bene, un mutuo erogato per liquidità accendendo l'ipoteca sulla casa dell'impenditore potrebbe essere nullo?