venerdì 30 gennaio 2009

NON DATEVI LA COLPA



Sono sempre più numerose le condanne delle banche a risarcire gli investitori traditi dal risparmio. Le ipotesi riguardano, oltre i casi più noti di risparmiatori inesperti, che su indicazione del consulente o su propria iniziativa hanno acquistato prodotti finanziari rivelatisi ad alto rischio e dunque inadeguati al proprio profilo, anche e sempre più frequentemente clienti “evoluti” con buone capacità finanziarie.
Pertanto, anche quando ci si sente unici artefici delle perdite subite, per aver da soli determinato la scelta di investire nello specifico strumento finanziario, possono essere, invece, ravvisate cause di responsabilità della banca intermediaria che è sempre tenuta a vigilare nell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato mobiliare, sulla natura degli investimenti effettuati.
In questa direzione, segnaliamo tra i numerosi casi risolti in sede giudiziaria, in senso favorevole all’investitore, quello relativo ad un contratto di “ trading on line” per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini nonché amministrazione di strumenti finanziari, in cui la banca intermediaria, omettendo di segnalare al risparmiatore, l’entità della perdita effettiva o potenziale, generata dagli acquisti di warrant, è stata ritenuta inadempiente e condannata al risarcimento del danno.
Il cliente aveva disposto direttamente, transazioni di covered warrant che nell’arco di pochi giorni avevano determinato una perdita di conto corrente pari al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il giudice del merito, avendo constatato che, nonostante la perdita avesse raggiunto i limiti previsti dal regolamento Consob, la banca se pure obbligata, non aveva informato per iscritto e tempestivamante l’investitore. Nella motivazione, il Tribunale, precisava che in seguito alla delibera Consob n. 12049 del marzo 2000, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 28 del Regolamento, per le sole operazioni in strumenti derivati, erano stati estesi anche ai warrant, eppertanto la disciplina doveva ritenersi applicabile anche all’ipotesi in esame.
In ogni caso, al di là delle decisioni assunte dai giudici di merito e di legittimità, negli ultimi anni, va evidenziato che esiste una normativa chiara e puntuale che regola il rapporto di intermediazione finanziaria tra banca – sim e investitore, contenuta tutta nel Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Consob.
Quanto in essi complessivamente prescritto non lascia alcun dubbio interpretativo in ordine agli obblighi comportamentali, facenti capo alle banche. Ciò nonostante essi vengono elusi dagli intermediari che, nell’intento di lucrare su spese e commissioni sacrificano, mortificandolo, il ruolo loro affidato dalla legge di garanti della regolarità del mercato.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Grazie 1000 per essere on-line e cercare di aiutare la popolazione!

Claudio.

Anonimo ha detto...

il nipote di ghino di tacco e' con voi!!!ed e' un bancario (consulente).in bocca al lupo!