mercoledì 4 febbraio 2009

NON SOLO RISPARMIO










Buongiorno a tutti


ieri c'è stata una grande "affluenza" sul blog, che ci motiva a scrivere ancora...



Pensavamo, dato il target del blog, di scrivere sopratutto circa le problematiche del risparmio, ma abbiamo visto che è notevole la domanda relativa alle "patologie" del credito: mutui, conti correnti in rosso, finanziamenti erogati a vario genere.



Probabilmente perchè i lettori del blog oltre ad essere risparmiatori sono anche imprenditori, artigiani, o il cosidetto popolo delle partite IVA, o lavoratori dipendenti con la preoccupazione della rata mensile.



Ed allora diamo una informativa circa l'azione per ottenere , la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle banche durante il rapporto di credito, che può essere intrapresa sia dalle imprese che da qualsiasi altro operatore economico che abbia intrattenuto, o intrattenga, con uno o più istituti di credito, rapporti di conto corrente con apertura di credito (scoperto e fido), o di mutuo.



Occorre far presente che, nel caso in cui il conto sia già estinto, dalla chiusura definitiva del rapporto non devono essere decorsi oltre dieci anni, sempre che tale chiusura non sia avvenuta con atto di transazione sottoscritto dal cliente, o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale passato in giudicato (ossia non più opponibile).



Potranno essere richiesti in restituzione gli importi risultanti dal ricalcolo delle somme a debito ed a credito delle parti epurate dai versamenti effettuati:



- per interessi calcolati sugli interessi trimestrali, commissione di massimo scoperto ed ogni altra voce passiva a carico del cliente;



- per ed in seguito a modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali originariamente concordate per iscritto;



- per spese, oneri e provvigioni non previste in contratto;



- per interessi usurari (ovvero interessi superiori al tasso soglia del periodo di riferimento);



- per interessi determinati sulla scorta di clausole di rinvio agli usi;



- per antergazione delle operazioni di addebito e postergazione di quelle in accredito (c.d. valuta fittizia);



- per importi relativi a contratti collegati (finanziamento su portafoglio commerciale, sconto titoli, anticipi all'esportazione etc...).



E' ovvio che più consistenti risulteranno le movimentazioni, più lunga la durata del rapporto, più alti saranno gli importi rimborsabili.



Il diritto a reclamare le somme collegate alle voci su indicate e l'entità delle stesse, non potrà che essere valutato caso per caso, essendo suscettibile di variazione, ma è possibile affermare, sin da ora, che nella totalità dei casi, le banche sulla base di indicazioni provenienti dall'ABI e sostenute dalla Banca d'Italia, hanno lucratosui clienti, applicando condizioni e prezzi non rispettosi della normativa.






2 commenti:

Luca Bertelli ha detto...

molto interessante, a ben pensarci probabilmente anch'io ho avuto qualche situazione del genere. Mi piacerebbe saperlo ed eventualmente fare qualcosa. Purtroppo penso che la verifica sia troppo difficile (io non ho le competenze) oppure troppo costosa. Per caso c'é qualche escamotages??? Grazie. Luca

verlingieri&dipietro ha detto...

Per un esame sommario, basta avere il contratto di apertura di c/c e fido e verificare alcuni estratto conto e riassunto scalare.
Contattaci in posta privata ed inviaci quanto sopra e ti aiuteremo
Verlingeri&DiPietro