mercoledì 15 aprile 2009

TASSO CHE VA, TASSO CHE VIENE...


Su un noto settimanale di economia e finanza operativa, sabato scorso abbiamo letto un articolo di un esperto professionista milanese, attento alle tematiche sulle conflittualità tra banche e clienti.


In particolare è stato censurato il comportamento delle banche nell'esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche nei rapporti di credito, invitando i "correntisti a contestare l'aumento dei tassi ed ogni altra richiesta di restituzione non adeguatamente motivata". Sinceramente ci sentiamo meno soli, e riscontriamo con favore l'impegno di una autorevole firma al fianco della piccola e media impresa, nell'impari rapporto con il mondo del credito. L'iniziativa ci esorta ad un approfondimento tecnico-legale della questione, che speriamo sia utile a fornire ulteriori elementi di valutazione.

E' noto come lo "ius variandi" declinato in ambito creditizio consista nella pratica invalsa tra le banche di apportare delle modifiche ai contratti di durata (es. apertura di credito in conto corrente, mutuo...) con i clienti, modifiche che solitamente danno origine per quest'ultimi a conseguenze peggiorative. Più precisamente tale pratica consente alle banche di modificare unilateralmente le condizioni stabilite nei suddetti contratti, semprechè il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni vengano comunicate nei modi stabiliti dal CICR (art.118 del T.U.B.). Invero il CICR ha dato seguito al disposto di cui all'art.118 dopo diversi anni dall'entrata in vigore del T.U.B., andando a disciplinare le modalità di comunicazione delle variazioni negoziali, solo con la delibera del 04.3.2003. Quest'ultima ha previsto sia che "le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni delle operazioni e dei servizi fossero comunicate con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute", sia che "variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", salvo però ad essere poi "comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile". In ogni caso, fermo l'art.118 cit., per il periodo precedente al 2003 è mancata una delibera del CICR che regolamentasse espressamente la fattispecie. Ciò nonostante deve ritenersi anche in assenza di tale deliberato, che fosse pur sempre imprescindibile onere della banca comunicare per iscritto le modificazioni peggiorative disposte unilateralmente a carico dei clienti. Una tale interpretazione appare l'unica a rispondere ai canoni di trasparenza dei rapporti bancari, in uno alle ragioni di più efficace tutela del contraente debole, princìpi per altro che hanno caratterizzato la legislazione del settore bancario, sin dalla Legge 154/92 e consolidati e rafforzati nella successiva Legge 248/2006, (che ha convertito con modifiche il c.d. decreto Bersani).

Nella citata ultima normativa, viene introdotto il criterio del "giustificato motivo", ovvero anche in presenza della specifica sottoscrizione da parte del cliente della clausola afferente lo ius variandi, il Legislatore impone quale ulteriore condizione, la sussistenza di un "giustificato motivo" a base della variazione sfavorevole, adeguatamente rappresentato nella comunicazione. E' questo il punto dolente, vero incubo di tutti i correntisti: qual è il giustificato motivo???

Sul punto la Giurisprudenza ha elaborato una serie di ipotesi, che sinteticamente possono rappresentarsi in due orientamenti; l'uno più favorevole al cliente in cui è stato ritenuto insufficiente la circostanza del generale andamento dei tassi e dell'economia a giustificare una variazione peggiorativa per il cliente, pretendendo invece la specificazione delle concrete ragioni che nei singoli rapporti si appalesano, l'altra francamente minoritaria, che invece ritiene sufficiente il mutato andamento generale dell'economia.

In conclusione non si può non condividere l'invito a "contestare l'aumento dei tassi ed ogni richiesta di restituzione non adeguatamente motivata" ed a vigilare sulle procedure adottate dalla banca.
L'inosservanza del comportamento sopra delineato, da parte degli istituti, consente al cliente di ottenere, attraverso la ricostruzione del rapporto alle condizioni più favorevoli pattuite, tutte le somme così indebitamente versate, in ragione dell'illegittima variazione praticata.


5 commenti:

MaxDZ8 ha detto...

Molto interessante cari signori.
Tuttavia, in termini di azioni vere e proprie questo si traduce in? Una raccomandata di protesta?
Vedo alla lunga una certa pressione che verrebbe a crearsi se fossimo in molti a sostenere l'iniziativa. Alla lunga.

Sento la mancanza della Class Action.

markfer ha detto...

ma la class action c'è o non c'è?

Anonimo ha detto...

Si, la contestazione va fatta formalmente con lettera A.R. diffidando la banca a ripristinare il tasso pattuito ed a regolarizzare contabilmente il saldo. In caso di riscontro negativo resterà da valutare, previa verifica di quanto potenzialmente si potrà ottenere, se proporre azione giudiziaria, o meno.
verlingieri&dipietro

Anonimo ha detto...

la class action può essere proposta solo da associazioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, alle quali noi non siamo collegati.
verlingieri&dipietro

Anonimo ha detto...

Ho letto il Vostro post che giudico interessante ed utile.

Come potrete osservare i documenti di sintesi inviati dalle banche che evidenziano le prooste di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non riportatno alcuna data di invio. Sulla carta intestata della banca viene indicato il numero di rapporto ed il destinatario con un oggetto. Ecco un esempio.

DOCUMENTO DI SINTESI N. 00021 DEL 23/04/2009.
La lettera mi è stata recapitata ieri. Viene comunicata una variazione del tasso annuo creditore con decorrenza 01/04/2009.
Mi pare che secondo la legge 4 Agosto 2006 n. 248 al cliente debba essere data comunicazione scritta delle variazioni almeno 30 giorni prima della data prevista per la decorrenza delle stesse.

Come consigliate di comportarsi?

Vi ringrazio in anticipo per la Vostra risposta.

Carlo