giovedì 26 febbraio 2009
"QUADERNO INFORMATIVO"
ITALIAN'S STORY
AGGIORNAMENTO
venerdì 20 febbraio 2009
POMODORI SECCHI
giovedì 19 febbraio 2009
AUTO-FINANZIATEVI
Gran parte dei conti correnti con scoperto contengono pattuizioni nulle e generano saldi non corrispondenti alla reale consistenza del debito verso la banca: la ricostruzione delle operazioni transitate sul c/c secondo valide condizioni, riduce notevolmente e talvolta annulla il debito verso la banca, fino a determinare in alcuni casi un saldo con segno positivo per il cliente.
I casi più fruttuosi riguardano c/c accesi prima del 22.4.2000. In tali contratti i risultati delle perizie contabili hanno portato ad ottenere la restituzione dagli istituti di credito, dal 50% sino all'80% delle somme versate per interessi e spese nell'intero periodo.
Per i contratti di c/c successivi all'aprile 2000 spesso si è convinti di avere sottoscritto un documento inattaccabile, perchè magari è compresa la clausola degli interessi da calcolarsi per lo stesso periodo sia a dare che avere (es. capitalizzazione trimestrale degli interessi dare/avere); ciò non basta perchè detta clausola va sottoscritta separatamente dal correntista (così detta clausola vessatoria).
Spesso è specificata la percentuale della commissione massimo scoperto (CMS). Ciò non basta perchè è necessario che nel contratto sia indicato espressamente il criterio di calcolo .
Spesso la decorrenza delle valute è pattuita illegittimamente: ovvero la diversa contabilizzazione delle operazioni effettuate in conto corrente NON risulta approvata specificamente con sottoscrizione separata.
In ogni caso non temiate azioni ritorsive della banca, come il rientro immediato, o la segnalazione alla centrale rischi, perchè una valida contestazione giudiziale del saldo, congela il debito ed impedisce alla banca di proporre qualsiasi azione in danno del cliente.
E' UNA OCCASIONE UNICA PER RIFINANZIARSI CHE LE IMPRESE NON POSSONO PERDERE.
Per eventuali approfondimenti contattateci in posta privata:mercatoliberolegal@gmail.com
mercoledì 18 febbraio 2009
...RIDATECI I SOLDI...
La maggior parte degli italiani possiede una casa di proprietà, e la maggior parte dei proprietari di casa l'ha acquistata con mutuo.
Prendiamolo dal cassetto questo contratto di mutuo e diamoci un'occhiatina...
Da spartiacque fa la legge 108/96, che introduce il c.d. "tasso-soglia" oltre il quale il tasso d'interesse è da considerarsi usurario.
L'art.2 di detta legge prevede che il limite del tasso, "oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. ... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
Quindi, nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Legge 7/3/1996 n.108 la clausola d'interessi è NULLA quando il tasso effettivo supera il tasso soglia usurario, costituito dal tasso effettivo medio aumentato della metà. La conseguenza è che non è dovuta alcuna somma a titolo di interessi e quindi quelli versati dovranno essere restituiti dalla banca.
Per quanto riguarda i contratti stipulati ante 1996 il solerte Legislatore intervenne con il D.L. 394/2000 (convertito in Legge 24/2001) con il così detto "secondo decreto salva-banche" il quale stabilì che ..."si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Per cui per i contratti stipulati successivamente al D.L. 394/2000, in caso di usurarietà originaria (superamento del tasso soglia già al momento della stipula del contratto) si applica la sanzione della non debenza di alcun interesse, mentre nel caso di usurarietà sopravvenuta (superamento del tasso soglia in un momento successivo alla stipula del contratto), si ha comunque la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia usurario. Naturalmente in questi casi si potrà procedere alla richiesta degli interessi versati e non dovuti.
ASPETTO IMPORTANTISSIMO: nei contratti è indicato un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o un TAEG (Tasso Annuo Effttivo Globale). ATTENZIONE: spesso nella determinazione di tale tasso non sono computate voci di spesa sostenute dal cliente che comportano lievitazione del tasso effettivo ovvero del costo concretamente sopportato: ad es. assicurazione, spese di istruttoria, spese per incasso della singola rata, interessi anatocistici non pattuiti, effetti cambiari, ogni ulteriore costo sostenuto dal cliente per le garanzie pretese dalla banca(ivi compresi titoli azionari o obbligazionari).
Non trascuratele, perchè anche una minima voce potrebbe far superare la soglia usuraria, con la conseguenza che tutti i soldi versati a titolo di interessi dovranno essere restituiti dalla banca !!!
Sù...dateci un'occhiatina...