venerdì 20 febbraio 2009

POMODORI SECCHI

Un noto quotidiano che si occupa di mercati finanziari, oggi con grande enfasi riporta la notizia che un istituto di credito è stato condannato dal Tribunale di Milano per avere collocato titoli (BOND CIRIO) in conflitto di interessi... .
Bene, ... ma la notizia qual è ???
E perchè tanta meraviglia ???
Evidentemente noi diamo per scontate delle situazioni, che scontate non sono...
Sapete perchè la banca è stata condannata ?
Perchè non ha osservato il dovere di informazione dovuto (a pena di annullabilità del contratto con la conseguenza della restituzione dell'intero capitale investito a titolo di risarcimento danni) previsto dal Regolamento Consob 11522/98 e dal T.U.F. .
Questa Sentenza altro non fa che richiamare e confermare un principio ormai pacifico in Giurisprudenza che costituisce da oltre quattro anni il cardine delle decisioni assunte dai giudici di merito, in favore dei risparmiatori nelle cause aventi ad oggetto la negoziazione di azioni, obbligazioni, quote di fondi, derivati , warrant etc. .
Sinceramente per noi questa sentenza non è innovativa, ma è solo una conferma !

8 commenti:

Anonimo ha detto...

siete veramente bravi!!!
stesso discorso vale per un fido? deve essere specificato il tasso da cosa nasce...tipo euribor più spread o basta aver firmato un contratto dove c' è scritto il tasso secco tipo: 8% senza dire se è fisso, variabile, parametrizzato...
A.C.

Anonimo ha detto...

perchè è stata condannata

Anonimo ha detto...

quale sarebbe l'informazione dovuta?

Anonimo ha detto...

Regolamento Consob 11522/98 sarebbe il regolamento intermediari?

dove è possibile leggere questa sentenza?

Anonimo ha detto...

Il tasso di interesse deve essere sempre specificato, oltre che specificato deve essere l'ISC o TAEG ossia il costo effettivo del finanziamento sopportato dal cliente anche tenuto conto dell'erogazione effettiva (es mutuo di € 100.000/00 erogato effettivamente € 98.65...).
Il dovere informativo violato è quello previsto dall'art.21 T.U.F. (Dlgs58/98)e dagli artt. 28 e 29 Regolamento CONSOB 11522/98 di attuazione del TUF.
Il Regolamento CONSOB IN MATERIA DI INTERMEDIARI è IL N.16190/2007
Per qualsiasi approfondimento contatteci in posta privata: mercatoliberolegal@gmail.com segnalandoci casi specifici
verlingieri&dipietro

Anonimo ha detto...

posso chiedere se non disturbo,cosa ne pensate della riforma dell'avvocatuira del cnf?

Anonimo ha detto...

Cassazione: «Le banche diano
più informazioni sui derivati»


http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/02/cassazione-banche-informazioni-derivati.shtml?uuid=a6eb0bc2-01dc-11de-89ed-8ebb1d7fcff6&DocRulesView=Libero

Anonimo ha detto...

Il dovere informativo violato è quello previsto dall'art.21 T.U.F. (Dlgs58/98)e dagli artt. 28 e 29 Regolamento CONSOB 11522/98 di attuazione del TUF.


quindi il regolamento consob è integrato nel tuf?