mercoledì 23 settembre 2009
SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA
martedì 15 settembre 2009
OBBLIGAZIONI GIACOMELLI
lunedì 14 settembre 2009
MUTUO DI SCOPO
E' molto frequente che imprenditori con affidamenti non garantiti, vengano sollecitati dalle banche a contrarre un mutuo, che permetta loro di abbattere (solo virtualmente) la debitoria maturata con lo stesso istituto. La banca, di contro, a fronte del credito erogato si ritrova "assicurata" da una garanzia ipotecaria. Analizzando gli estratti conto è facile rinvenire tra le operazioni contabili un passaggio in pari data del tipo: erogato mutuo per € .........., e contestualmente rilevare l'abbattimento della debitoria su conto corrente !!! Il mutuo, ad eccezione del chirografario, è concesso con una causale (o scopo): la più frequente è l'acquisto di macchinari, o la costruzione/ristrutturazione di immobili, ed in ogni caso per realizzare una attività programmata. La Cassazione, ha ancora una volta sancito un principio importantissimo: poichè l'imprenditore, contraendo un mutuo di scopo, non si obbliga solo a restituire la somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, tale impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto; pertanto sia la compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme erogate, che la mancata realizzazione dell'opera determina la nullità del contratto di mutuo, cui consegue l'obbligo per la Banca di restituire al "beneficiario" del finanziamento quanto percepito a titolo di interessi spese e sorte capitale, se portato ad estinzione.
mercoledì 29 luglio 2009
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
mercoledì 17 giugno 2009
SWAP E DERIVATI: LA CASSAZIONE SENTENZIA
Altro passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità, sul concetto di "operatore qualificato". Tutti gli swap stipulati da imprese, perchè venduti dalle banche come una sorta di "assicurazione sull'oscillazione dei tassi", prevedono la sottoscrizione della clausola relativa la profilo di "operatore qualificato". Tale clausola consente alle banche, una forte limitazione di responsabilità. La Cassazione con Sentenza n.12138 del 26.5.2009 sulla rilevanza e l'efficacia della dichiarazione relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, ne ha precisato i termini. La natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Quindi dovrà essere provato dall'imprenditore, che la Banca era al corrente (vuoi per conoscenza diretta della storia finanziaria della ditta, vuoi per altre circostanze) della divergenza tra la situazione reale e quella dichiarata.
In questo caso la sottoscrizione della clausola quale operatore qualificato, avrà soltanto il valore di una clausola di stile, con la possibilità di richiedere in restituzione alla banca, quanto illegittimamante da questa percepito per rate di swap.
lunedì 18 maggio 2009
"PROMESSE MANCATE"
Sul numero di sabato scorso -16.5.2009 - il PLUS 24 apre in copertina con un articolo sui ritardi delle banche ! Non vi nascondiamo una certa soddisfazione per aver trattato quegli argomenti gìà qualche mese addietro..., e per riscontrare che anche sulla "stampa specializzata" inizia a far breccia la consapevolezza che il sistema c.d. di garanzie per gli utenti quali "l'ombudsman" altro non è che un "istituto formale e se ha un appiglio per dar ragione alla banca, non se lo lascia sfuggire". Comunque per un maggior approfondimento vi invitiamo a leggere i post: non solo risparmio - tasso che va tasso che viene - le banche si inchinano - ridateci i soldi - punto di domanda - autofinanziatevi -
Buona lettura
mercoledì 6 maggio 2009
PUBBLICITA' OCCULTA
martedì 28 aprile 2009
NUOVI UFFICI A MILANO E ROMA
mercoledì 15 aprile 2009
TASSO CHE VA, TASSO CHE VIENE...
martedì 14 aprile 2009
"... E HO DETTO TUTTO..."
Oramai anche i Giudici della Corte d'Appello di Firenze, inaugurando uno stil novo nel redigere sentenze, fanno uso dell'ironia...
La Sentenza riguarda il dovere di informazione verso l'investitore che aveva acquistato obbligazioni Dal Monte e Cirio. Circa l'avere sottoscritto "la liberatoria" senza avere effettuato una esatta profilatura del cliente, i Giudici scrivono: "tale formula è maldestramente maliziosa, quanto inutile (fatti salvi i possibili rilievi di natura penale) che fa pensare al proverbiale ...e ho detto tutto ... di quel celebre film di Totò e Peppino De Filippo"
Di detta Sentenza è stato dato risalto anche sul PLUS24 di sabato scorso, ed avvalora sempre più la tesi che la prassi usata dalle banche per "raccogliere" denaro è del tutto illegittima.
Auguriamoci che altri Giudici non debbano citare Massimo Troisi: "Non ci resta che piangere".
giovedì 9 aprile 2009
NON CI VUOLE JAMES...BASTA BOND ! ! !
venerdì 3 aprile 2009
BESTIARIO DI RISPOSTE TIPO
Forza arriviamo a cento !
Immaginate la faccia del bancario quando diremo: " e sì questa è la risposta 45...!!!
AVVISO AGLI IMPRENDITORI... IN ROSSO...
Ci riferiamo a: cerditi personali, mutui, anticipazioni fondiarie ed edilizie, crediti agrari, affidamenti in c/c, finanziamenti su portafoglio commerciale (sconto fatture), sconto di titoli, anticipi all'esportazione, bonifici, depositi di titoli a semplice custodia, deposito di titoli a custodia ed amministrazione , gestione di patrimoni mobiliari, negoziazione di titoli, servizi di incasso, locazione di cassette di sicurezza etc...
Detta prassi è un chiaro espediente contabile che consente alle banche di lucrare interessi in misura non definibile ab origine (al momemto della sottoscrizione del contratto) dal cliente, atteso l'effetto moltiplicatore degli interessi che ne deriva. Così accade che in poco tempo l'esposizione debitoria può essere costituita essenzialmente da interessi e, solo in minima parte dalla sorte capitale effettivamente presa in prestito. E' chiara la convenienza da parte della banca a caricare ogni posta passiva derivante da altri contratti o operazioni bancarie svolte dal cliente, sul conto corrente, dal momento che su dette poste passive la banca continua a contabilizzare, trimestralmente, altri interessi. Ciò avviene normalmente per quasi tutti i contratti ed operazioni bancarie, ma la pratica per essere legittima e conforme al dettato di cui all'art.117 T.U.B. deve essere prevista per iscritto, o nel contratto di conto corrente, o nel contratto a questo collegato. Per cui in mancanza di apposita clausola scritta, l'addebito della posta passiva, và espunto dal saldo del conto corrente bancario.
Fate due conticini... e fatevi valere !!!
lunedì 23 marzo 2009
LE BANCHE SI INCHINANO
Sul PLUS24 di sabato scorso (21.3.2009) a pagina 25 è pubblicato un articolo che altro non fa che confermare quanto da noi scritto il 06.2.u.s. nel post "richiesta documentazione bancaria".Viene commentata una decisione del Garante per la privacy, con la quale alla banca viene intimato di consegnare gratuitamente al correntista, la documentazione richiesta, esulando dall'applicazione di quanto previsto dall'art.119 del T.U.B., che prevede il rimborso delle spese sostenute e deliberate dall'Istituto.Per completezza di informazione pubblichiamo l'ultima decisione del Garante da noi ottenuta per la medesima richiesta. Potrete notare che la Banca dopo una strumentale difesa, si è "inchinata" ed ha fornito tutta la documentazione come da noi richiesta. Di conseguenza il Garante ha dichiarato il "non luogo a provvedere" (avendo la banca ottemperato), condannandola alla spese.
PER INGRANDIRE CLICCA SUL PROVVEDIMENTOmercoledì 11 marzo 2009
DERIVATI...OSCURI
giovedì 5 marzo 2009
STATO DI EMERGENZA
In un contesto economico e sociale, come il nostro attuale, gli alfieri della democrazia, ossia operatori dell'informazione e della giustizia, dovrebbero trovare la loro esaltazione.
Invece tentennano, vuoi per scarsa preparazione, vuoi per .........
Anche nei piccoli Tribunali di provincia devono essere istituite sezioni dedicate esclusivamente al contenzioso dei contratti bancari, e non lasciare i cittadini in balìa di giudici tutelari o con limitatissima esperienza. Deve essere istituito un elenco di C.T.U. (Consulenti Tecnici d'Ufficio) con preparazione specifica e che non dicano laconicamente:"non credo che la Banca possa sbagliare!"
La democrazia lo esige...!!!
giovedì 26 febbraio 2009
"QUADERNO INFORMATIVO"
ITALIAN'S STORY
AGGIORNAMENTO
venerdì 20 febbraio 2009
POMODORI SECCHI
giovedì 19 febbraio 2009
AUTO-FINANZIATEVI
Gran parte dei conti correnti con scoperto contengono pattuizioni nulle e generano saldi non corrispondenti alla reale consistenza del debito verso la banca: la ricostruzione delle operazioni transitate sul c/c secondo valide condizioni, riduce notevolmente e talvolta annulla il debito verso la banca, fino a determinare in alcuni casi un saldo con segno positivo per il cliente.
I casi più fruttuosi riguardano c/c accesi prima del 22.4.2000. In tali contratti i risultati delle perizie contabili hanno portato ad ottenere la restituzione dagli istituti di credito, dal 50% sino all'80% delle somme versate per interessi e spese nell'intero periodo.
Per i contratti di c/c successivi all'aprile 2000 spesso si è convinti di avere sottoscritto un documento inattaccabile, perchè magari è compresa la clausola degli interessi da calcolarsi per lo stesso periodo sia a dare che avere (es. capitalizzazione trimestrale degli interessi dare/avere); ciò non basta perchè detta clausola va sottoscritta separatamente dal correntista (così detta clausola vessatoria).
Spesso è specificata la percentuale della commissione massimo scoperto (CMS). Ciò non basta perchè è necessario che nel contratto sia indicato espressamente il criterio di calcolo .
Spesso la decorrenza delle valute è pattuita illegittimamente: ovvero la diversa contabilizzazione delle operazioni effettuate in conto corrente NON risulta approvata specificamente con sottoscrizione separata.
In ogni caso non temiate azioni ritorsive della banca, come il rientro immediato, o la segnalazione alla centrale rischi, perchè una valida contestazione giudiziale del saldo, congela il debito ed impedisce alla banca di proporre qualsiasi azione in danno del cliente.
E' UNA OCCASIONE UNICA PER RIFINANZIARSI CHE LE IMPRESE NON POSSONO PERDERE.
Per eventuali approfondimenti contattateci in posta privata:mercatoliberolegal@gmail.com
mercoledì 18 febbraio 2009
...RIDATECI I SOLDI...
La maggior parte degli italiani possiede una casa di proprietà, e la maggior parte dei proprietari di casa l'ha acquistata con mutuo.
Prendiamolo dal cassetto questo contratto di mutuo e diamoci un'occhiatina...
Da spartiacque fa la legge 108/96, che introduce il c.d. "tasso-soglia" oltre il quale il tasso d'interesse è da considerarsi usurario.
L'art.2 di detta legge prevede che il limite del tasso, "oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. ... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
Quindi, nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Legge 7/3/1996 n.108 la clausola d'interessi è NULLA quando il tasso effettivo supera il tasso soglia usurario, costituito dal tasso effettivo medio aumentato della metà. La conseguenza è che non è dovuta alcuna somma a titolo di interessi e quindi quelli versati dovranno essere restituiti dalla banca.
Per quanto riguarda i contratti stipulati ante 1996 il solerte Legislatore intervenne con il D.L. 394/2000 (convertito in Legge 24/2001) con il così detto "secondo decreto salva-banche" il quale stabilì che ..."si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Per cui per i contratti stipulati successivamente al D.L. 394/2000, in caso di usurarietà originaria (superamento del tasso soglia già al momento della stipula del contratto) si applica la sanzione della non debenza di alcun interesse, mentre nel caso di usurarietà sopravvenuta (superamento del tasso soglia in un momento successivo alla stipula del contratto), si ha comunque la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia usurario. Naturalmente in questi casi si potrà procedere alla richiesta degli interessi versati e non dovuti.
ASPETTO IMPORTANTISSIMO: nei contratti è indicato un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o un TAEG (Tasso Annuo Effttivo Globale). ATTENZIONE: spesso nella determinazione di tale tasso non sono computate voci di spesa sostenute dal cliente che comportano lievitazione del tasso effettivo ovvero del costo concretamente sopportato: ad es. assicurazione, spese di istruttoria, spese per incasso della singola rata, interessi anatocistici non pattuiti, effetti cambiari, ogni ulteriore costo sostenuto dal cliente per le garanzie pretese dalla banca(ivi compresi titoli azionari o obbligazionari).
Non trascuratele, perchè anche una minima voce potrebbe far superare la soglia usuraria, con la conseguenza che tutti i soldi versati a titolo di interessi dovranno essere restituiti dalla banca !!!
Sù...dateci un'occhiatina...
lunedì 9 febbraio 2009
INTERESSI AL LUMICINO
venerdì 6 febbraio 2009
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
mercoledì 4 febbraio 2009
PUNTO DI DOMANDA
NON SOLO RISPARMIO
venerdì 30 gennaio 2009
NON DATEVI LA COLPA
Sono sempre più numerose le condanne delle banche a risarcire gli investitori traditi dal risparmio. Le ipotesi riguardano, oltre i casi più noti di risparmiatori inesperti, che su indicazione del consulente o su propria iniziativa hanno acquistato prodotti finanziari rivelatisi ad alto rischio e dunque inadeguati al proprio profilo, anche e sempre più frequentemente clienti “evoluti” con buone capacità finanziarie.
Pertanto, anche quando ci si sente unici artefici delle perdite subite, per aver da soli determinato la scelta di investire nello specifico strumento finanziario, possono essere, invece, ravvisate cause di responsabilità della banca intermediaria che è sempre tenuta a vigilare nell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato mobiliare, sulla natura degli investimenti effettuati.
In questa direzione, segnaliamo tra i numerosi casi risolti in sede giudiziaria, in senso favorevole all’investitore, quello relativo ad un contratto di “ trading on line” per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini nonché amministrazione di strumenti finanziari, in cui la banca intermediaria, omettendo di segnalare al risparmiatore, l’entità della perdita effettiva o potenziale, generata dagli acquisti di warrant, è stata ritenuta inadempiente e condannata al risarcimento del danno.
Il cliente aveva disposto direttamente, transazioni di covered warrant che nell’arco di pochi giorni avevano determinato una perdita di conto corrente pari al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il giudice del merito, avendo constatato che, nonostante la perdita avesse raggiunto i limiti previsti dal regolamento Consob, la banca se pure obbligata, non aveva informato per iscritto e tempestivamante l’investitore. Nella motivazione, il Tribunale, precisava che in seguito alla delibera Consob n. 12049 del marzo 2000, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 28 del Regolamento, per le sole operazioni in strumenti derivati, erano stati estesi anche ai warrant, eppertanto la disciplina doveva ritenersi applicabile anche all’ipotesi in esame.
In ogni caso, al di là delle decisioni assunte dai giudici di merito e di legittimità, negli ultimi anni, va evidenziato che esiste una normativa chiara e puntuale che regola il rapporto di intermediazione finanziaria tra banca – sim e investitore, contenuta tutta nel Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Consob.
Quanto in essi complessivamente prescritto non lascia alcun dubbio interpretativo in ordine agli obblighi comportamentali, facenti capo alle banche. Ciò nonostante essi vengono elusi dagli intermediari che, nell’intento di lucrare su spese e commissioni sacrificano, mortificandolo, il ruolo loro affidato dalla legge di garanti della regolarità del mercato.